Cittadinanza per matrimonio non segue criteri di naturalizzazione (TAR Emilia-Romagna n. 1453 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5, legge n. 91/1992 (cittadinanza per matrimonio) non può essere rigettata sulla base di una valutazione discrezionale in ordine all’integrazione sociale del richiedente, criterio che attiene esclusivamente all’ipotesi di naturalizzazione di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della medesima legge. L’amministrazione, nel procedimento per matrimonio, è vincolata alla verifica delle sole cause ostative tassativamente indicate dalle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 6, legge n. 91/1992: condanna per i delitti ivi previsti, condanna per delitto non colposo con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, ovvero comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L’eventuale atto di rigetto fondato su parametri estranei a tale perimetro è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, e va annullato, con obbligo di riesame della domanda secondo i criteri corretti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero coniugato con cittadina italiana, impugnava il decreto con cui la Prefettura di Ravenna aveva respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5, legge n. 91/1992. Il provvedimento si fondava sulla sussistenza di alcune denunce per reati e sul parere negativo della Questura, che ravvisava una scarsa integrazione e un comportamento contrario ai principi dell’ordinamento, nonché sulla valutazione discrezionale circa lo stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando che il procedimento per cittadinanza per matrimonio non fosse stato trattato secondo i presupposti legali propri di tale istituto, ma secondo i criteri discrezionali della naturalizzazione, senza valutare l’attualità dei profili di sicurezza e i legami familiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce preliminarmente il quadro normativo, distinguendo tra le due distinte ipotesi di acquisto della cittadinanza. L’art. 5, comma 1, legge n. 91/1992 configura l’acquisto “di diritto” per matrimonio, subordinato ai soli requisiti di residenza o durata del matrimonio e all’assenza delle cause ostative indicate dall’art. 6 della medesima legge, che precludono l’acquisto in via tassativa. Tale fattispecie si distingue dall’ipotesi di naturalizzazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), ove la cittadinanza “può” essere concessa all’esito di una valutazione ampiamente discrezionale sull’integrazione del richiedente, come chiarito dalla giurisprudenza citata in sentenza.
Nel caso di specie, la domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 5, come risultante dal provvedimento impugnato. Tuttavia, la Prefettura non aveva indicato alcuna delle cause ostative previste dal comma 1, lett. a) e b) dell’art. 6, né aveva evidenziato la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica di cui alla lett. c) del medesimo articolo. Il rigetto era stato invece motivato sulla base di una valutazione discrezionale circa l’integrazione sociale del richiedente, criterio proprio dell’ipotesi di naturalizzazione e non della cittadinanza per matrimonio, la cui disciplina positiva non attribuisce all’amministrazione alcun margine di apprezzamento in tal senso.
La Corte ritiene pertanto fondate le censure del ricorrente, rilevando che l’amministrazione abbia applicato un parametro valutativo estraneo alla fattispecie legale dedotta in giudizio, con conseguente illegittimità del provvedimento. Le ulteriori questioni restano assorbite. L’atto impugnato è annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesaminare la domanda di concessione ai sensi dell’art. 5, applicando esclusivamente i presupposti e le cause ostative previste dalla legge. Le spese di lite sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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