Cambio di destinazione d’uso del garage accertato dal sopralluogo comunale (TAR Toscana n. 1103 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modificazione della destinazione d’uso di un locale pertinenziale, da garage a unità abitativa, è accertata dal giudice amministrativo sulla base degli esiti del sopralluogo comunale e del relativo compendio fotografico, che prevalgono sulla diversa rappresentazione dei luoghi offerta dal ricorrente. Quando la trasformazione avviene tra destinazioni d’uso non omogenee, con incremento del carico urbanistico, essa è urbanisticamente rilevante e legittima l’ordine di rimessione in pristino. Il difetto di motivazione sulle memorie endoprocedimentali non determina l’illegittimità del provvedimento quando lo stato dei luoghi accertato non consente di ritenere che un vaglio più approfondito avrebbe condotto a un esito diverso. La sanzione ripristinatoria non è sproporzionata rispetto alla tipologia delle opere eseguite.

Il Fatto

La ricorrente proponeva domanda caducatoria dell’ordinanza con cui il Comune di San Vincenzo aveva ingiunto il ripristino dell’illegittima modifica di destinazione d’uso di un garage pertinenziale, operata su un immobile di sua proprietà all’interno di un complesso residenziale.

Avverso il provvedimento la ricorrente articolava tre motivi: violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione sulle memorie partecipative; violazione della disciplina urbanistica regionale e dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, per non essere la mera presenza di arredi indice sufficiente di mutamento della destinazione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per essere la misura ripristinatoria sproporzionata rispetto alle opere eseguite. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando che esso poggia su una rappresentazione dello stato dei luoghi non rispondente alla realtà. Il Comune aveva eseguito un sopralluogo per verificare l’ottemperanza all’ordinanza impugnata e aveva depositato in giudizio il verbale con il compendio fotografico.

Dalle fotografie emergeva ictu oculi la trasformazione del garage in unità abitativa: una porta finestra con accesso al giardino pertinenziale, un bagno, un impianto elettrico rifinito e opere di pavimentazione incompatibili con la destinazione a garage. Tali elementi architettonici, e non mere suppellettili, dimostravano il mutamento d’uso e rendevano irrilevante la tesi del ricorrente circa la presenza di soli arredi.

Il Tribunale ha quindi qualificato la modificazione come urbanisticamente rilevante, trattandosi di passaggio tra destinazioni d’uso non omogenee comportante di per sé un maggior carico urbanistico, così come correttamente rilevato dal Comune.

Quanto al motivo sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio lo ha ritenuto infondato. In disparte la verifica della sufficienza della motivazione sintetica di rigetto delle osservazioni, lo stato dei luoghi accertato non consentiva di ritenere che un vaglio più approfondito delle memorie endoprocedimentali avrebbe condotto a un esito diverso del procedimento. Il vizio procedimentale, dunque, non assumeva rilievo invalidante.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in favore del Comune in euro 3.000,00, oltre oneri di legge. La statuizione sulle spese segue il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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