L’ottemperanza non richiede diffida ed è ammissibile anche senza domanda espressa (TAR Abruzzo n. 29 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. anche senza previa diffida all’amministrazione, non essendo richiesta alcuna formalità preliminare. La notifica della sentenza passata in giudicato, munita di attestazione di conformità, è pertanto titolo sufficiente per radicare il giudizio, senza che sia necessaria un’espressa domanda di esecuzione. L’amministrazione intimata non può opporre l’incompetenza funzionale di altro organo del medesimo ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice per l’esecuzione, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi indicati. La sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 24.01.2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, deducendo l’assenza di un’espressa domanda di esecuzione, essendosi la parte limitata a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso dalla sentenza n. 267 del 2025, in merito all’applicabilità del termine dilatorio di 120 giorni al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti al processo amministrativo. In particolare, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude la necessità dell’apposizione della formula esecutiva ai fini dell’ottemperanza, rendendo sufficiente la notifica del titolo giudiziale.
Quanto all’eccezione dell’amministrazione, il Collegio l’ha ritenuta infondata. L’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. consente di proporre l’azione di ottemperanza anche senza previa diffida, come chiarito dalla giurisprudenza citata. La notifica della sentenza munita di attestazione di conformità integra quindi tutti i presupposti per l’instaurazione del giudizio, senza che occorra una formale richiesta di esecuzione.
Il TAR ha inoltre ribadito che l’amministrazione non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo del medesimo ministero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto accolto, con assegnazione all’amministrazione del termine di 60 giorni per l’accreditamento delle somme sulla carta elettronica del docente, e nomina del Prefetto di Chieti quale commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Collegio ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione degli interessi in base al titolo esecutivo, disponendo invece la condanna alle spese di lite e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
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Nota della Redazione
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