Carta del docente: il giudicato favorevole al supplente va eseguito anche dal giudice amministrativo (TAR Lazio n. 13482 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è tenuto a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici pregressi. L’accoglimento della domanda di ottemperanza consegue alla rituale notificazione del titolo esecutivo e all’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997. In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice nomina fin da ora il commissario ad acta, affidandogli l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la sentenza fosse stata ritualmente notificata e fosse passata in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inerte, anche dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, rilevando che ricorrono tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. Il titolo esecutivo – la sentenza del giudice ordinario – risulta ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione è per tabulas, non essendo stata eseguita la pronuncia.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Il termine assegnato per l’adempimento è di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.
Il Collegio non ha invece ravvisato, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere eventualmente disposte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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