Norma comunale su antenne illegittima per imposta differenza quota di 5 metri (TAR Lombardia n. 1104 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la previsione del regolamento comunale che impone, per le stazioni radio base, una differenza minima di quota tra il centro elettrico del sistema radiante e gli edifici con permanenza di persone superiore alle quattro ore situati entro 200 metri nella direzione di massimo irraggiamento. Tale norma, applicandosi alla generalità degli edifici residenziali, turistico-ricettivi, produttivi, commerciali e rurali, si sostanzia in un divieto generalizzato di installazione, non consentito dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. Essa incide inoltre in via indiretta sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, riservati allo Stato e già fissati con apposito decreto ministeriale, abbassando di fatto il limite statale. All’annullamento della norma regolamentare consegue quello dei provvedimenti applicativi, con obbligo per il Comune di riesaminare l’istanza senza applicare la disposizione annullata.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica, aveva installato dal 2005 una stazione radio base su un’infrastruttura di terzi in un Comune lombardo. Nel novembre 2022 presentava una SCIA per la modifica dell’impianto esistente, consistente nel riorientamento delle antenne e nella sostituzione di sistemi di trasmissione, con spegnimento dei preesistenti.
L’Arpa, dopo un iniziale parere negativo e un’interlocuzione procedimentale, valutava positivamente il progetto per il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico. Il Comune, per contro, vietava la prosecuzione dell’attività e ingiungeva la rimozione degli effetti, sul rilievo che la differenza di quota tra il centro elettrico della cella e l’appartamento all’ultimo piano di un edificio vicino era inferiore ai 5 metri prescritti dall’art. 7 del Regolamento comunale sulle antenne. La società impugnava i provvedimenti e la stessa norma regolamentare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, secondo cui la società sarebbe stata delegata dal proprietario della torre solo per la presentazione della SCIA. L’eccezione è infondata: la ricorrente è proprietaria della stazione radio base, diretta destinataria del divieto di prosecuzione e titolare di una relazione qualificata con il bene ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001.
Nel merito, il Collegio ritiene tempestiva la domanda di annullamento del regolamento, proposta unitamente a quella degli atti applicativi: la norma contestata non ha efficacia conformativa del territorio, ma portata generale e astratta, e va impugnata nel momento in cui si produce l’atto lesivo. Irrilevante è poi stabilire se la seconda comunicazione abbia natura meramente confermativa, essendo entrambi i provvedimenti tempestivamente impugnati.
Il potere regolamentare trova fondamento nell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che consente ai Comuni di dettare norme per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate e, in ogni caso, di incidere anche in via indiretta sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato.
La previsione regolamentare, letta unitamente all’art. 6 che già esclude le aree sensibili, appone un limite ulteriore nelle aree rimaste libere e impone all’operatore una verifica in un’area vasta circostante l’impianto. Soprattutto, essa si applica a edifici con permanenza superiore alle quattro ore, categoria che ricomprende sostanzialmente tutte le destinazioni d’uso previste dalla legge. Ne deriva un divieto generalizzato e un’incidenza indiretta sui limiti statali, che il Comune finisce per abbassare.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le infrastrutture di telefonia mobile sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e collocabili in qualsiasi zona del territorio, nonché la Corte costituzionale n. 331 del 2003, che ha censurato analoghi divieti generalizzati di localizzazione. L’art. 7 del Regolamento è quindi annullato nella parte relativa alla differenza di quota, con conseguente annullamento del divieto e della conferma. Il Comune dovrà riesaminare l’istanza con riapertura dell’istruttoria e riprovvedere senza applicare la norma annullata.
Nota della Redazione
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