Inedificabilità e ordine di demolizione precludono la sanatoria delle opere di completamento (TAR Campania n. 1236 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti comunali che annullano una SCIA presentata per il completamento di un immobile sono legittimi quando risultano conformi al giudicato amministrativo che ha confermato l’ordine di demolizione e l’abusività dell’opera. La definitiva conferma della legittimità dell’ordine demolitorio, e dunque dell’abusività dell’immobile, non consente di ritenere sanabili le opere di completamento di un edificio totalmente privo dei titoli abilitativi originari. La sanatoria presuppone la doppia conformità e non è invocabile per opere accessorie di un manufatto abusivo, né può fondarsi su una SCIA laddove le opere originarie richiedessero un titolo espresso. I vizi di partecipazione procedimentale restano sanati dall’effettiva partecipazione al procedimento di tutti gli interessati.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Positano, hanno impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, tre provvedimenti del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata. Il primo atto annullava d’ufficio una SCIA presentata per lavori qualificati come di mero completamento; i successivi accertavano l’inottemperanza a una previgente ingiunzione di demolizione e attivavano il procedimento di esecuzione d’ufficio.
La vicenda trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato che, in riforma delle pronunce di primo grado, aveva respinto i ricorsi avverso le ordinanze di demolizione relative all’immobile, ritenendolo abusivo. I ricorrenti hanno sostenuto che la SCIA fosse legittima proprio in forza di quella decisione, che avrebbe riconosciuto la possibilità di procedere al completamento delle opere mediante nuova istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato del giudicato. La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’ordine demolitorio e l’abusività dell’immobile, accertando l’inesistenza dei manufatti alla data ritenuta rilevante, sulla base dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio. Il giudizio di revocazione è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, così consolidando la definitività della decisione.
Da qui la conseguenza centrale: i provvedimenti impugnati non possono essere contestati perché conformi alla sentenza passata in giudicato. La definitiva conferma dell’abusività preclude di ritenere sanabili le opere di completamento.
Il Tribunale respinge la tesi della sanabilità. La sanatoria postula la doppia conformità e non può riguardare opere di completamento di un edificio totalmente mancante dei titoli abilitativi, né fondarsi su una SCIA ove le opere originarie richiedessero un titolo espresso.
Quanto ai vizi procedimentali, il Collegio li ritiene infondati e comunque sanati dall’effettiva partecipazione al procedimento di tutti gli interessati, che hanno depositato memoria a firma del medesimo difensore.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese nei confronti del controinteressato e compensazione verso il Comune non costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.