Ottemperanza inammissibile se il pagamento precede il ricorso (TAR Puglia n. 1104 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato amministrativo è inammissibile quando l’amministrazione intimata dimostri, con adeguata produzione documentale, l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento in epoca anteriore alla notifica e al deposito del ricorso di ottemperanza. Ove il giudice abbia disposto incombenti istruttori e la parte ricorrente non vi abbia dato seguito né abbia contestato le deduzioni e la documentazione dell’ente, la prova dell’esecuzione resta incontestata. Il thema decidendum dell’ottemperanza presuppone, quale condizione di ammissibilità, la perduranza dell’inadempimento al momento della domanda: l’intervenuto soddisfo integrale preclude la tutela esecutiva. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 non rileva quando il pagamento sia comunque avvenuto prima dell’attivazione del rimedio. La soccombenza segue alla declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al TAR l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani n. 1685/2023, con la quale era stato riconosciuto il suo credito nei confronti del Comune di Trani per capitale e interessi di mora. Il ricorso veniva notificato e depositato il 22 aprile 2024; la ricorrente chiedeva l’ordine di pagamento e la fissazione di un termine perentorio, con eventuali variazioni di bilancio e revoca degli impegni di spesa non obbligatori.

Il Comune si costituiva, deducendo l’integrale infondatezza della pretesa. Rappresentava che, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 22 novembre 2023, aveva ricalcolato gli interessi e aveva dato corso al pagamento della somma complessiva mediante prenotazione di impegno, determinazione dirigenziale, atto di liquidazione e mandato di pagamento del 5 marzo 2024, seguito da quietanza della Tesoreria comunale del 6 marzo 2024, con ampia produzione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha concentrato l’analisi sulla condizione di ammissibilità del rimedio esecutivo. Con l’ordinanza istruttoria n. 184/2025 aveva chiesto alla ricorrente chiarimenti in ordine a quanto rappresentato dal Comune, anche ai fini del rilievo di eventuali profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

La ricorrente non ha adempiuto agli incombenti istruttori. Questo dato è decisivo nel ragionamento del Tribunale: le deduzioni e la documentazione del Comune sono rimaste incontestate, con la conseguenza che la prova dell’esecuzione deve ritenersi acquisita al giudizio.

Il Collegio ha quindi verificato la cronologia degli adempimenti. Il pagamento della somma dovuta è stato completato con il mandato n. 1165 del 5 marzo 2024 e la quietanza n. 997 del 6 marzo 2024. Tali atti sono anteriori alla notifica e al contestuale deposito del ricorso di ottemperanza, avvenuti il 22 aprile 2024.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il rimedio dell’ottemperanza presuppone un inadempimento attuale dell’amministrazione: quando l’obbligo di pagamento risulti integralmente eseguito prima dell’instaurazione del giudizio, manca l’interesse alla tutela esecutiva e la domanda non può trovare accoglimento.

Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente soccombente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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