Ottemperanza e incidente di esecuzione: commissario ad acta e diniego dell’astreinte (TAR Puglia n. 1104 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, quando l’Amministrazione non esegua il giudicato né la sentenza che ha definito il giudizio di ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice amministrativo, su istanza ritualmente notificata, accoglie l’incidente di esecuzione ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm. e nomina un Commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta automaticamente: va negata quando la domanda risulti manifestamente iniqua e, così come formulata, non conforme all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La fase esecutiva resta autonoma e le relative spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce una sentenza di condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, con distrazione in proprio favore. Formatosi il giudicato, il TAR Puglia – Lecce aveva accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza con la sentenza n. 1076/2024, condannando l’ente anche alle spese della fase.
Notificata la sentenza di ottemperanza e decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto istanza ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., dapprima depositata e poi ritualmente notificata al Comune il 10 aprile 2025, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’inottemperanza del Comune persiste, nonostante il decorso del termine di trenta giorni, sia rispetto alle spese liquidate dall’A.G.O. sia rispetto alle spese del giudizio di ottemperanza. L’inerzia riguarda dunque entrambi i titoli esecutivi e non è contestata da alcuna difesa, essendo l’ente rimasto non costituito.
Accertata la ritualità della notifica dell’istanza e del suo deposito, il Tribunale accoglie l’incidente di esecuzione e nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Economico – Finanziario del Comune di Lecce. Il Commissario provvederà, entro trenta giorni dalla comunicazione, a dare completa esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio conferma la reiezione già disposta nella precedente sentenza n. 1076/2024. La domanda è manifestamente iniqua e, così come formulata, non conforme all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nel testo vigente. Il giudice non riconosce quindi l’astreinte invocata dal ricorrente.
Le spese della fase esecutiva, ex art. 91 cod. proc. civ., sono poste a carico del Comune e liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’Autorità amministrativa e va comunicata anche al Commissario nominato.
Nota della Redazione
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