Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso su concessioni demaniali (TAR Toscana n. 536 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve pertanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il principio dispositivo in senso ampio governa l’esito del giudizio, anche quando siano prospettate questioni pregiudiziali complesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la delibera di Giunta e la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva differito al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime. A fondamento dell’iniziativa la ricorrente chiedeva accertarsi la natura di rapporto pluriennale di durata indefinita del proprio titolo concessorio, con invito al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e alla rimessione di questioni di legittimità costituzionale.
Si costituivano il Comune, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more, con memoria depositata il 23 gennaio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha espressamente dichiarato il venir meno dell’interesse all’accoglimento del ricorso. Da qui il problema giuridico: quali poteri conservi il giudice amministrativo di fronte a una simile dichiarazione.
Il Tribunale richiama il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
La motivazione si fonda sulla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. Questi, non avendo il potere di procedere d’ufficio, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le questioni pregiudiziali e di legittimità prospettate dalla ricorrente restano assorbite. Le spese di lite sono compensate, anche in ragione della non opposizione manifestata dalla difesa del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.