Inammissibile l’appello al Consiglio di Stato sottoscritto da avvocato non cassazionista (Cons. Stato n. 1103 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a., per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il possesso del requisito del periodo minimo di esercizio della professione non è sufficiente: l’iscrizione all’albo speciale è costitutiva di uno status e non può avere decorrenza anteriore al provvedimento che la disponga su istanza dell’interessato. Il professionista privo del titolo non può validamente compiere l’atto e restano ininfluenti le sue vicende personali relative ai requisiti e ai rapporti con l’ordine professionale. Ne deriva la nullità del contratto di prestazione d’opera intellettuale e l’inammissibilità dell’appello, non sanata dall’indicazione di altro legale abilitato che non abbia sottoscritto gli atti.
Il Fatto
Gli appellanti, militari destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, avevano chiesto il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86/2001 per il trasferimento di autorità. Il TAR Lazio aveva respinto la domanda ed essi hanno proposto appello.
All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità: la carenza della qualifica di “cassazionista” in capo al difensore al tempo della notificazione. Su domanda della parte privata è stato assegnato un termine di trenta giorni per memorie e documenti sul punto.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’art. 22, comma 2, c.p.a. e ribadisce che la previsione non contrasta con il diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ma ne rappresenta una modalità di realizzazione concreta. È ragionevole rapportare alla giurisdizione superiore la più elevata competenza professionale del difensore, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 6653 del 2025, che richiama Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2451 del 2020.
Nel caso di specie l’appello è stato notificato il 19 dicembre 2024 e depositato l’11 gennaio 2025. Dalle verifiche svolte d’ufficio — potere-dovere del giudice, essendo lo ius postulandi un presupposto processuale (Cons. Stato, sez. III, n. 10107 del 2025) — è risultato che il difensore a quelle date non era ancora iscritto all’albo speciale, essendovi stato inserito poco dopo.
La certificazione depositata nel termine non ha fornito prova contraria: attesta il requisito dell’esercizio ininterrotto della professione per dodici anni alla data del 16 dicembre 2024, ma non l’iscrizione all’albo speciale a quella data o al momento della notificazione. Richiamato l’art. 22, comma 4, della legge n. 247/2012, come modificato dal d.l. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025, e l’art. 33, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, la Corte sottolinea che occorrono domanda dell’interessato, valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense ed effettiva iscrizione.
L’iscrizione, «in quanto non dichiarativa, ma costitutiva», non può retroagire e il professionista privo del titolo non può compiere validamente l’atto (Cass. civ., sez. II, n. 24124 del 2013; Cass. civ., sez. un. n. 4940 del 1991). La carenza determina la nullità del contratto e rende inammissibile l’appello (Cons. Stato, sez. II, n. 3881 del 2024). Non rileva che nel mandato sia indicato altro legale abilitato, poiché appello, modulo di deposito e procure sono sottoscritti dal solo difensore non iscritto (Cons. Stato, sez. V, n. 5040 del 2011 e n. 1626 del 2011).
La carenza, sia pure per pochi giorni, impone la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente e alla Procura della Repubblica di Roma. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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