Ricorso contro permesso in sanatoria irricevibile per tardività se l’an della costruzione era noto (TAR Puglia n. 265 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato in sanatoria decorre dal momento in cui il ricorrente abbia piena conoscenza sia dell’avvenuta esecuzione dei lavori sia dell’esistenza del permesso, anche se tale conoscenza sia stata acquisita mediante istanza di accesso agli atti. La distinzione tra censure relative all’an della costruzione (legittimità sostanziale del titolo, vincoli paesaggistici o idrogeologici, difetto di proprietà) e censure relative al quomodo (modalità esecutive) è dirimente: solo per le seconde può assumere rilievo la data di ultimazione dei lavori ovvero la diversa conoscenza del titolo. La sospensione dei termini processuali introdotta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 opera solo nei limiti temporali espressamente fissati dai decreti-legge n. 11/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020, senza poter essere invocata per notifiche effettuate oltre il termine così rideterminato. L’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., proposta quando il ricorso principale è già irricevibile, segue la medesima sorte.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello dei controinteressati, impugnava gli atti del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria e il conseguente permesso di costruire ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rilasciato per la realizzazione di una strada rurale. Con il ricorso, notificato il 29 luglio 2020, venivano dedotti motivi inerenti alla violazione del vincolo paesaggistico e delle NTA del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) Puglia, alla violazione del vincolo idrogeologico e al difetto di proprietà di una porzione di 25 mq dell’area di intervento. Nel corso del giudizio, il Collegio disponeva una verificazione e respingeva la domanda cautelare. I controinteressati eccepivano la tardività della notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione di tardività, rilevando che il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del titolo in sanatoria già il 2 aprile 2020, data dell’istanza di accesso agli atti con cui erano stati richiesti e ottenuti i documenti, ivi compreso il permesso gravato. A quella data risultavano noti sia l’avvio dei lavori (oggetto di una controversia civile incardinata dieci anni prima) sia l’esistenza del titolo edilizio. Poiché tutte le censure proposte attenevano all’an della costruzione e non al quomodo, il termine di 60 giorni per ricorrere decorreva dal 2 aprile 2020 e non dalla successiva conoscenza di atti endoprocedimentali.

Quanto alla sospensione dei termini conseguente all’emergenza Covid-19, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: la sospensione prevista dall’art. 3 del d.l. n. 11/2020 fino al 22 marzo 2020, poi sostituita dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 fino al 15 aprile 2020 e infine rideterminata dall’art. 36, comma 3, del d.l. n. 23/2020 per il solo periodo dal 16 aprile al 3 maggio 2020, con esclusivo riferimento alla notificazione dei ricorsi. Il termine finale per l’impugnazione era pertanto il 3 luglio 2020, laddove il ricorso era stato notificato solo il 29 luglio 2020, risultando quindi irricevibile per tardività.

La medesima declaratoria di irricevibilità è stata estesa all’istanza proposta ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., in quanto accessoria rispetto a un ricorso principale ormai precluso. Il Collegio ha infine compensato le spese, in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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