Accertamento dell’obbligo di provvedere e rilascio dell’autorizzazione NCC (TAR Lazio n. 917 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso su istanza del privato, ex art. 2 della legge n. 241/1990, ogni qualvolta venga in rilievo il dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., non trattandosi di richiesta palesemente abnorme. Qualora l’attività richiesta sia vincolata o non residuino margini di esercizio della discrezionalità, il giudice, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., può accertare la fondatezza della pretesa e condannare l’amministrazione al rilascio del titolo, anche in esecuzione di precedenti statuizioni conformative. La domanda risarcitoria richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 c.c., gravando sul danneggiato, ex art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il danno-conseguenza e il suo ammontare.
Il Fatto
Il ricorrente, vincitore di un concorso per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente (NCC), risultava collocato in posizione utile in graduatoria, approvata con delibera della Giunta municipale. A causa della pendenza di un procedimento penale e del successivo divieto legislativo di rilascio delle autorizzazioni, l’amministrazione non aveva provveduto. Dopo l’annullamento della nota di diniego e la declaratoria di intervenuta prescrizione nel processo penale, il ricorrente presentava nuova istanza, rimasta priva di riscontro. Avverso il silenzio, proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la verifica della fondatezza della pretesa e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’istanza presentata era rimasta priva di riscontro e che l’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 sussisteva, non trattandosi di richiesta palesemente abnorme. In riferimento alla domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, il Collegio ha richiamato l’art. 31, comma 3, c.p.a. reputando integrata la fattispecie dell’attività vincolata, in quanto la graduatoria era stata già approvata e la precedente sentenza aveva accertato la validità ed efficacia della stessa, con conseguente dovere conformativo dell’amministrazione.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di rilasciare l’autorizzazione richiesta entro sessanta giorni, attivando il meccanismo del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
La domanda risarcitoria è stata invece rigettata per carenza di prova del danno-conseguenza e del suo ammontare, non essendo sufficiente la sola illegittimità del silenzio per la configurazione della responsabilità ex art. 2043 c.c.. Il Collegio ha evidenziato l’assenza di allegazioni puntuali sulle conseguenze del ritardo, la genericità del riferimento all’impedimento dell’attività di impresa e la mancata dimostrazione del possesso delle strutture e attrezzature idonee all’avvio dell’attività. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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