Il reclamo avverso l’operato del commissario ad acta non è la sede (TAR Sicilia n. 1106 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che ha accolto un ricorso avverso il silenzio amministrativo, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza, il giudice amministrativo non può sindacare il contenuto della determinazione adottata, né tanto meno imporre all’ente di corrispondere il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del bene restituito. Una volta che il commissario ad acta abbia provveduto, l’eventuale contestazione del suo operato va proposta mediante ordinario giudizio impugnatorio o autonoma azione risarcitoria. Il risarcimento per occupazione illegittima involge infatti una posizione di diritto soggettivo, estranea al perimetro del rito contro il silenzio e non contemplata dalla pronuncia che ha definito quel giudizio. Parimenti estranea al giudizio amministrativo è la questione dell’indennizzo ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, che presuppone l’acquisizione sanante e appartiene alla competenza del giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Tribunale di accertare l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza presentata in data 2 ottobre 2021 per la definizione, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, del procedimento ablatorio relativo a un terreno di sua proprietà. Con la sentenza n. 32/2023 il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato all’ente di pronunciarsi, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni, sull’alternativa tra restituzione e acquisizione sanante.
Il commissario ad acta, con deliberazione n. 39 del 15 dicembre 2023, aveva dato esecuzione alla pronuncia disponendo in parte l’acquisizione sanante di una porzione del terreno e in parte la restituzione della porzione residua. La ricorrente ha proposto reclamo avverso tale deliberazione, dolendosi della mancata corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo della porzione restituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce con precisione i limiti della pronuncia ottemperata. Con la sentenza n. 32/2023 il Tribunale si era limitato a ordinare all’Amministrazione di provvedere sull’istanza, senza pronunciarsi sul contenuto del provvedimento, trattandosi di ricorso avverso il silenzio amministrativo. Il Comune, per il tramite del commissario, ha provveduto sulla richiesta, deliberando in parte l’acquisizione sanante e in parte la restituzione del terreno.
Da qui la conseguenza processuale: eventuali contestazioni sull’operato del commissario devono essere denunciate mediante un ordinario giudizio impugnatorio o, con riferimento allo specifico caso, mediante autonoma azione risarcitoria. Non è possibile invocare in questa sede la corretta esecuzione della pronuncia sul silenzio.
Il Tribunale articola la ragione in una sequenza di rilievi. La società non contesta la scelta della parziale restituzione dell’area, ma lamenta soltanto la mancata corresponsione del risarcimento per l’occupazione illegittima. Tale pretesa si riferisce a una posizione di diritto soggettivo, avverso la quale non è esperibile il procedimento contro il silenzio amministrativo. Ciò spiega perché la sentenza ottemperata si sia limitata a imporre una decisione autoritativa sull’alternativa tra conservazione e restituzione del bene, senza imporre all’Amministrazione di risarcire il danno per l’ipotesi di restituzione, nel caso parziale.
Il provvedimento del commissario appare pertanto coerente con la decisione del Tribunale. Il reclamo sollecita la tutela di una posizione di diritto soggettivo che la sentenza adottata sul silenzio non ha contemplato, né poteva contemplare. Il Collegio aggiunge che la ricorrente ha anche formalmente lamentato la mancata corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis, ma tale voce presuppone l’acquisizione sanante e non la restituzione, e involge comunque una questione di competenza del giudice ordinario.
Il reclamo è quindi rigettato, con compensazione delle spese della fase. Resta salvo il diritto della ricorrente di richiedere nelle opportune forme il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima con riferimento alla porzione di terreno restituita.
Nota della Redazione
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