Obbligo di esecuzione del giudicato per la Carta del docente: nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lazio n. 11264 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale esperibile avanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente. La rituale notificazione del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 integrano le condizioni per l’accoglimento della domanda. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, può nominare fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva qualora il termine assegnato resti infruttuoso. La mancata esecuzione spontanea della sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica integra l’inottemperanza e legittima l’intervento sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro la condanna dell’Amministrazione all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di euro 1.500,00 oltre interessi. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avanti al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto la domanda fondata, accertando che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato e che il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse adempiuto. L’inottemperanza risultava per tabulas dalla mancata esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, provvedendo all’accredito della Carta elettronica per gli anni indicati.
Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che avrebbe dovuto provvedere, con facoltà di delega e senza compenso, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Il Collegio non ha invece ritenuto sussistenti allo stato i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora, riservando la possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza, su successiva istanza della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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