Spese di lite sotto i minimi tabellari e liquidazione equitativa (Cons. Stato n. 6381 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando condanna l’Amministrazione alle spese, deve liquidare il compenso del difensore tenendo conto del D.M. n. 55/2014 e dei relativi parametri, ma non è vincolato all’inderogabilità dei minimi tariffari, abrogata dall’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012. Lo scostamento dai limiti di oscillazione della tabella allegata è ammesso purché il decidente indichi i criteri seguiti. L’unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata, manifestamente inferiore ai parametri e giustificata solo dal carattere seriale del contenzioso, lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale e va riformata in appello.

Il Fatto

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso proposto da una docente avverso il diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della Carta elettronica del docente, con accredito di duemila euro. Il primo giudice condanna l’Amministrazione alle spese di lite, ma le liquida in quattrocento euro, richiamando il “carattere seriale” della controversia.

La parte ricorrente impugna la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, deducendo la misura meramente simbolica, asseritamente inferiore ai minimi tariffari e non consona al decoro professionale. Il Ministero si costituisce in giudizio. La questione che giunge al Consiglio di Stato riguarda, dunque, i poteri del giudice nella liquidazione del compenso e il rapporto tra parametri ministeriali e vincolo dei minimi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità del giudice di primo grado nella statuizione sulle spese e nella eventuale compensazione, da valutare tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Quando però la condanna sia disposta, occorre fare riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e in particolare agli artt. 4 e 5, commisurando la liquidazione a caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni.

Il percorso argomentativo si sofferma sulla evoluzione della disciplina. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, della legge n. 27/2012. La legge n. 247/2012 ha poi previsto che, in mancanza di patto scritto, il compenso sia liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabili con decreto ministeriale, aggiornati periodicamente e da ultimo rivisti dal D.M. n. 147 del 2022.

Da qui la conclusione centrale: con l’abrogazione delle tariffe non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi vigente nel previgente sistema della legge n. 794 del 1942. I parametri ministeriali conservano valore di riferimento, ma possono essere motivatamente disattesi. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione, il giudice deve esplicitare i criteri seguiti, fermo il solo limite normativo dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro.

Su questa base, la liquidazione impugnata si rivela viziata non per la violazione dei minimi, ma per difetto di motivazione. Il TAR si è limitato a evocare la soccombenza e il carattere seriale del contenzioso, senza spiegare la quantificazione. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica una compensazione e anzi aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che perseveri in un contegno riconosciuto illegittimo, in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. Una refusione così ridotta è suscettibile di intaccare l’effettività della tutela garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE.

L’appello è pertanto accolto in parte: in riforma della sentenza, le spese del primo grado sono rideterminate equitativamente in ottocento euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, in ragione del solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

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