Sospensione ex lege dell’accreditamento per mancata stipula del contratto (TAR Campania n. 1141 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula degli accordi di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 determina la sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessario un provvedimento amministrativo di accertamento. Nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private, l’accordo contrattuale con l’Azienda sanitaria costituisce presupposto costitutivo, al pari dell’autorizzazione e dell’accreditamento, del diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate per conto del servizio sanitario regionale. Ne consegue che la struttura che rifiuti la sottoscrizione, per contestare il budget assegnato, si colloca volontariamente fuori dal sistema e difetta di interesse a ricorrere avverso le delibere di fissazione dei tetti di spesa, con la conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, poiché la preclusione all’accesso giurisdizionale discende dalla clausola di salvaguardia contrattuale e non dalla sospensione in sé.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura definitivamente accreditata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica. Con ricorso notificato il 13 marzo 2025 ha impugnato la delibera di giunta regionale n. 757 del 27 dicembre 2024, di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate, unitamente alla successiva delibera n. 80 del 24 febbraio 2025, recante il nomenclatore tariffario regionale.
Con motivi aggiunti del 16 aprile 2025 ha poi gravato la delibera n. 175 del 2 aprile 2025, di approvazione degli schemi di contratto con le strutture accreditate, lamentando l’illegittimità derivata e la vessatorietà della clausola di salvaguardia. Respinta la domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato in udienza di non aver sottoscritto il contratto proposto dall’Azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato come la mancata stipula del contratto renda la clausola di salvaguardia non opponibile alla ricorrente, ma abbia ricadute decisive sull’interesse a ricorrere. L’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 dispone che, in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento istituzionale delle strutture interessate è sospeso, riconnettendo alla omissione contrattuale un effetto sospensivo che opera ex lege.
La tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe necessario un apposito procedimento e un provvedimento amministrativo, è stata respinta. Il dato letterale, con l’uso della forma passiva del verbo sospendere, esprime la volontà di ricollegare la sospensione direttamente alla omessa stipula. Inoltre, la lettura proposta dalla ricorrente renderebbe la norma sostanzialmente superflua: i rapporti con le aziende accreditate sono assimilabili a un rapporto concessorio di pubblico servizio, dal quale già discendono i poteri di vigilanza, controllo e sanzione dell’amministrazione concedente.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la stipula degli accordi è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del servizio sanitario regionale. Il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, potendo condurre alla decadenza e alla definitiva fuoriuscita della struttura dall’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
La Suprema Corte, con le ordinanze richiamate, ha affermato la regola delle “tre A”: il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici sorge in presenza di accordo contrattuale, autorizzazione e accreditamento, con la conseguenza che, mancando la stipula, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, quindi, anche l’interesse a contestare le delibere sui tetti di spesa.
Quanto alla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, il Collegio ha escluso il presupposto della non manifesta infondatezza. La norma persegue la finalità di indurre amministrazioni e strutture a una sollecita stipula, ed è coerente con la tecnica degli effetti automatici ex lege già presenti nel diritto amministrativo. La dedotta preclusione al diritto di difesa è effetto indiretto della clausola di salvaguardia, non della sospensione: poiché la clausola non lede gli artt. 24 e 113 Cost., non si vede perché dovrebbe lederli la norma sulla sospensione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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