Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e discrezionalità della stazione appaltante (TAR Toscana n. 1106 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non è sindacabile nel merito dalle commissioni giudicatrici né dai concorrenti. Il concorrente che contesti l’attribuzione del punteggio non può opporre al criterio del disciplinare una diversa modulazione ritenuta preferibile, né una lettura alternativa del criterio stesso, quando questa si traduca in una sua sostituzione. L’interpretazione letterale e teleologica del criterio va condotta alla stregua del testo approvato, tanto più se il disciplinare non è stato impugnato nella parte che lo contiene. La valutazione di congruità tecnica del punteggio attribuito è insindacabile se sorretta da motivazione coerente con il criterio.

Il Fatto

La ricorrente, società fornitrice di dispositivi medici, ha partecipato alla gara europea indetta da ESTAR per la fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed elettrocateteri, articolata in trentadue lotti. Il contenzioso riguarda il Lotto 12, relativo a defibrillatori ventricolari impiantabili, aggiudicato alla controinteressata.

La ricorrente impugna la determinazione di aggiudicazione n. 412 del 18/04/2024 e i verbali di gara, lamentando l’errata attribuzione di 10 punti alla controinteressata in relazione al criterio di valutazione recato dall’art. 18, lettera C), del disciplinare, concernente la disponibilità di allarmi clinici ed elettrici. Secondo la tesi attorea, in assenza di allarmi clinici acustici sarebbe spettato il punteggio inferiore di 8 punti, con conseguente capovolgimento della graduatoria. Con motivi aggiunti la ricorrente impugna il verbale confermativo del 20 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il criterio dell’art. 18, lettera C), del disciplinare, che assegna da 8 a 10 punti in ragione della disponibilità di allarmi clinici ed elettrici, riservando 8 punti alla presenza di allarmi solo tramite monitoraggio da remoto e 10 punti alla presenza di allarmi sia acustici sia da remoto. Il giudice ritiene che il punteggio massimo spetti quando il dispositivo segnali eventi meritevoli di attenzione con entrambe le modalità, senza che il disciplinare richieda la simultanea presenza del segnale acustico per ciascuna tipologia di allarme.

Nel caso del dispositivo offerto dalla controinteressata, i malfunzionamenti elettrici sono segnalati tramite allarmi acustici, mentre le problematiche cliniche del paziente sono rilevabili mediante monitoraggio da remoto. Tale configurazione soddisfa il requisito per la valutazione massima. Il ricorso principale è pertanto infondato.

Con il primo motivo aggiunto la ricorrente sostiene che, per la salute del paziente, sarebbe necessaria la disponibilità di allarmi acustici di tipo clinico. Il Collegio richiama la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione nella fissazione dei criteri e reputa non irragionevole la valutazione favorevole di un dispositivo che presenti allarmi acustici per i malfunzionamenti elettrici e allarmi da remoto per le problematiche cliniche. Il criterio propugnato dalla ricorrente costituisce un tentativo inammissibile di sostituire al criterio scelto dalla stazione appaltante un criterio diversamente modulato, non spettando ai concorrenti tale potere e non essendo stato impugnato il disciplinare nella parte recante il criterio controverso.

Con il secondo motivo aggiunto, in via subordinata, la ricorrente deduce che la carenza di allarmi clinici acustici comporterebbe l’attribuzione di zero punti, poiché gli allarmi clinici non sarebbero interni al dispositivo ma disponibili su piattaforma esterna. Il Collegio reputa irragionevole questa lettura, essendo il sistema di allarme da remoto un trasmettitore di dati a distanza e non un componente da collocare fisicamente all’interno del dispositivo.

Le censure di illegittimità derivata mosse al provvedimento confermativo sono infondate per le ragioni già esposte. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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