Ottemperanza per la Carta del Docente: il TAR accoglie e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 276 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato, la sentenza del giudice del lavoro, non impugnata e munita di attestazione di passaggio in giudicato, costituisce titolo esecutivo idoneo per ottenere dal giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione all’adempimento. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non è necessario attendere ulteriormente per attivare il rimedio dell’ottemperanza. Il giudice può nomina il commissario ad acta sin dalla sentenza, per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della Carta Elettronica del Docente, con accredito dell’importo di mille euro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ma, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione volontaria, nessun adempimento era stato posto in essere.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero ad eseguire la sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso, disponendo la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia.
La sentenza ha fissato un termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per l’adempimento, ed ha contestualmente nominato, sin da ora, un commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inottemperanza. L’organo individuato è il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso per superare eventuali problemi di incapienza dei fondi, conformemente all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Da ultimo, considerata la natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, ha liquidato le spese di lite in misura ridotta, pari a euro quattrocento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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