Restauro e risanamento conservativo escludono la ristrutturazione edilizia (TAR Campania n. 1740 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 380/2001, riposa sulla conservazione formale e funzionale dell’organismo edilizio. La sostituzione di parti anche strutturali e di elementi costitutivi dell’edificio, con rinnovo sistematico e globale, resta nell’alveo del restauro ove rispetti gli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali e non alteri sagoma, prospetto e caratteristiche planivolumetriche. È illegittimo l’ordine di demolizione che presupponga la qualificazione delle opere come ristrutturazione edilizia in assenza di modifiche della volumetria e della sagoma, trattandosi di attività assentibile e non sanzionabile con la misura ripristinatoria.
Il Fatto
La società ricorrente acquista un complesso industriale in area classificata dal PRG del Comune di Napoli come zona D, sottozona Db, e presenta in data 25 settembre 2023 una SCIA per il restauro e risanamento conservativo del capannone, versante in grave stato di abbandono, con perizia tecnica asseverata.
Il Comune di Napoli, all’esito di sopralluoghi e di verbali di sequestro preventivo, adotta una disposizione dirigenziale con ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, qualificando le opere come demolizione e ricostruzione con modifica della volumetria, quindi come ristrutturazione edilizia non assentibile nella zona. La società impugna anche la dichiarazione di inefficacia della SCIA e il silenzio rigetto sull’istanza di accertamento di conformità. Il TAR accoglie la domanda cautelare e rinvia al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale della qualificazione degli interventi eseguiti. La ricorrente sostiene che le opere consistano in manutenzione straordinaria e restauro, con conservazione delle caratteristiche planivolumetriche originarie, e che il Giudice penale non abbia convalidato il sequestro preventivo per insussistenza della fattispecie di reato.
Il TAR ritiene idoneamente provata la tesi ricorrente sulla base della SCIA e della perizia tecnica asseverata, che descrive la sostituzione di elementi delle strutture portanti del fabbricato e precisa che non saranno apportate modifiche alla sagoma né al prospetto. Gli elaborati fotografici allegati confermano la conservazione di capriate, pilastri metallici e platea cementizia.
Sul piano giuridico il Collegio richiama la giurisprudenza del Cons. Stato n. 4863 del 2013, secondo cui la differenza tra restauro e risanamento e ristrutturazione risiede nella conservazione formale e funzionale dell’organismo edilizio, ed è consentita negli interventi di restauro la sostituzione di parti anche strutturali, purché nel rispetto degli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali.
Viene richiamato anche l’orientamento di questo TAR, TAR Campania n. 811 del 2023, per cui la manutenzione straordinaria non può comportare aumento di superficie utile, modifica della sagoma o mutamento di destinazione d’uso, e TAR Campania Salerno n. 297 del 2025, che ravvisa il restauro quando l’intervento conserva l’organismo edilizio e ne assicura la funzionalità.
Applicando tali principi, il Collegio conclude che le opere realizzate, consistenti nella sostituzione di elementi strutturali senza modifica di sagoma e prospetto, rientrano nella nozione di restauro e risanamento conservativo. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento delle residue censure, e il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese.
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Nota della Redazione
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