Il ricorrente può rinunciare all’interesse sino alla trattazione della causa (TAR Puglia n. 1106 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia, anche in considerazione del tempo trascorso e dell’esito della fase cautelare. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese ove sussistano i presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente accompagnatore di una associazione sportiva con squadra militante nel campionato nazionale di pallacanestro, impugnava il decreto con cui il Questore della Provincia di Lecce gli aveva vietato l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale per un periodo di cinque anni, con plurimo obbligo di presentazione alla Polizia di Stato. Il provvedimento si fondava su una denuncia per lesioni e minacce intervenuta in occasione di un incontro e su un precedente divieto risalente al 2018, mai revocato.
Il ricorrente articolava tre censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e indeterminatezza del contenuto dispositivo. L’istanza cautelare veniva respinta. Con istanza depositata il 26 luglio 2024 il ricorrente dichiarava di non avere più interesse all’annullamento, in ragione del tempo trascorso e dell’esito della fase cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione non attiene al merito delle censure, ma alla sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, confermata a verbale dal difensore all’udienza pubblica, esaurisce l’interesse alla decisione e rende superfluo l’esame dei motivi.
Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Da ciò deriva la facoltà di dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.
A fronte di tale dichiarazione il giudice non dispone né del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’organo giudicante non può quindi supplire alla scelta della parte, ma deve prendere atto della caducazione dell’interesse e trarne la conseguenza processuale.
La decisione si colloca sul piano strettamente processuale: il Collegio non esamina la legittimità del decreto questorile e non riforma la valutazione cautelare espressa in precedenza. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale, ravvisando i presupposti di legge nella peculiarità della controversia, nel comportamento processuale della parte ricorrente e nell’assenza di dichiarazioni contrarie della difesa erariale.
Nota della Redazione
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