Annullamento SCIA oltre termine decadenziale onere prova sulla PA (TAR Lazio n. 6699 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990, nel richiamare l’art. 21-novies della medesima legge, esclude l’applicazione del termine decadenziale di cui al comma 1 del menzionato art. 19 solo qualora i provvedimenti amministrativi siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Grava sull’Amministrazione che intenda esercitare il potere repressivo oltre il termine decadenziale l’onere di fornire elementi da cui sia possibile trarre la falsità delle rappresentazioni del privato, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. Tale onere non può ritenersi assolto laddove i rilievi formulati dall’Amministrazione non presentino alcuna correlazione con l’esecuzione degli interventi oggetto del titolo edilizio, ma attengano a parti dell’immobile diverse da quella interessata dalla SCIA e a questioni non afferenti all’intervento dichiarato.

Il Fatto

Una società proprietaria del subalterno di un immobile a destinazione alberghiera presentava una SCIA, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria di opere consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni mediante demolizione e ricostruzione di divisori non strutturali e modifica di due lucernai in copertura. Con nota del luglio 2025, Roma Capitale comunicava la nullità e l’inefficacia della SCIA, a seguito di un procedimento di annullamento avviato d’ufficio, contestando alla ricorrente la falsità delle dichiarazioni rese. La società impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità dell’annullamento per intervenuta decadenza del potere di autotutela ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi e secondi motivi aggiunti, in quanto rivolti avverso atti amministrativi meri, privi di valenza provvedimentale. Le relazioni di accertamento e sopralluogo, infatti, confermando l’esito del provvedimento impugnato, non sono suscettibili di arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta in caso di loro annullamento.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo principale, incentrato sul decorso del termine di cui all’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990. La norma, nel richiamare l’art. 21-novies, consente all’Amministrazione di esercitare il potere repressivo anche oltre il termine decadenziale solo in presenza di provvedimenti conseguiti mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci. In applicazione del riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a., la Corte ha precisato che spetta all’Amministrazione dimostrare la falsità delle dichiarazioni del privato, elemento che nella specie non è emerso.

Osserva il TAR che i rilievi formulati da Roma Capitale nel provvedimento impugnato riguardavano il difetto del titolo per il mutamento di destinazione d’uso di subalterni diversi da quello oggetto della SCIA, la presenza di spazi comuni non censiti, la legittimità della superficie utile lorda del sottotetto e dei volumi del settimo piano, aspetti tutti estranei all’intervento dichiarato, relativo al piano terra. L’Amministrazione aveva invece svolto un’indagine complessiva sulla legittimità urbanistica dell’intero stabile, riferita a porzioni immobiliari appartenenti ad altri proprietari e oggetto di distinte istanze di condono.

L’unica contestazione afferente alla SCIA in esame — il difetto della prova della titolarità del subalterno — è risultata infondata, avendo la ricorrente dimostrato la propria titolarità con l’atto di acquisto e la legittimità edilizia con la concessione in sanatoria rilasciata nel 2000. Il TAR ha pertanto dichiarato consumato il potere di autotutela con specifico riferimento alla SCIA annullata, fermo restando il potere di Roma Capitale di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri repressivi in materia edilizia relativamente all’immobile nella sua interezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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