Sconto energetico sugli oneri di costruzione e diniego comunale privo di motivazione (TAR Lombardia n. 1106 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione può essere ridotto, per gli interventi che conseguono determinati standard di efficienza energetica, quando le caratteristiche dell’edificio integrino i presupposti previsti dalla normativa regionale. Il diniego comunale che si discosti dal parere tecnico favorevole reso dall’ufficio competente deve esplicitare le ragioni del dissenso, non potendosi limitare al mero richiamo di atti endoprocedimentali. La circolare comunale di attuazione non può introdurre requisiti ulteriori, quale la fideiussione, quando gli oneri risultino integralmente corrisposti, né limitare il beneficio alle sole varianti onerose. Le deliberazioni regionali sopravvenute non si applicano ai rapporti esauriti e ai giudizi già instaurati.

Il Fatto

Un intervento di nuova edificazione veniva assentito con Dia, con autoliquidazione del contributo di costruzione. La proprietà del compendio subentrava successivamente e presentava una variante ordinaria e poi una variante finale, che miglioravano le caratteristiche energetiche dell’edificio senza ulteriore liquidazione di somme. In sede di verifica il Comune accertava un credito in favore dell’allora interessato.

La società divenuta titolare chiedeva il rimborso della maggiore somma versata, pari a € 96.461,81, invocando la riduzione degli oneri per risparmio energetico. L’Amministrazione respingeva l’istanza salvo che per una quota già riconosciuta come versata in eccesso. Da qui il ricorso per accertamento e condanna alla restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’unico motivo, incentrato sull’art. 44, comma 18, della legge regionale n. 12/2005 e sulla deliberazione consiliare comunale n. 73/2007, che disciplina il cosiddetto sconto energetico. Il thema decidendum è la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione a fronte di un edificio che, al termine dei lavori, presenta i requisiti per accedere al beneficio.

Il primo argomento attiene all’obbligo di motivazione. Il diniego richiama una nota che a sua volta richiama il parere favorevole dell’Ufficio Contenimento Risorse Energetiche nell’Edilizia, il quale attesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici economici. Il Comune non spiega in alcun modo le ragioni per cui si è discostato da quel parere. La discrasia tra l’istruttoria tecnica e la decisione finale resta così priva di giustificazione.

Il secondo argomento riguarda il requisito della fideiussione imposto dalla circolare comunale n. 1/2008. Il Collegio rileva che la garanzia non era esigibile nel caso concreto, poiché gli oneri risultavano integralmente saldati: mancava il rischio di perdita di un’entrata di diritto pubblico che la fideiussione era destinata a coprire.

Il terzo argomento concerne l’ambito applicativo del beneficio. Il Comune sostiene che lo sconto non opererebbe perché le varianti presentate dalla nuova proprietà non sarebbero onerose. La tesi non regge: la circolare non prevede tale limitazione e disciplina le sole varianti che modifichino sostanzialmente i parametri edilizi del progetto originario, categoria alla quale le varianti in esame non appartengono. La variante ordinaria del 2011 riguarda, del resto, il ridimensionamento della superficie fondiaria con sistemazione dei prospetti e dei tavolati interni.

Quanto alla deliberazione regionale n. 3509/2020, il Collegio la dichiara irrilevante, perché successiva all’esecuzione del rapporto obbligatorio e all’instaurazione del giudizio, non potendo incidere su una fattispecie già consolidata. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune alla restituzione di € 96.461,81, somma comprensiva della quota già riconosciuta, oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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