Tettoia su suolo vincolato insanabile per incremento di superficie utile (Cons. Stato n. 10327 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni, munita di basamento in cemento e destinata a esigenze stabili e permanenti, comporta una trasformazione edilizia del territorio e assume rilievo tanto urbanistico-edilizio quanto paesaggistico, in termini di creazione di nuovi volumi e superfici utili. Ai fini dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, la nozione di superficie utile ricomprende ogni superficie calpestabile, di regola non esposta alle intemperie, fruibile per attività umane di varia natura. Ne deriva la radicale insanabilità del manufatto che determini incremento di superficie utile, a prescindere da ogni valutazione di compatibilità in concreto con i valori tutelati, trattandosi di giudizio compiuto a monte dal legislatore. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile rispetto all’attività vincolata e, in ogni caso, presuppone la perfetta identità delle situazioni poste a confronto.

Il Fatto

Il proprietario e il comodatario di un’azienda agricola, sita in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presentavano istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per alcune opere abusive, tra cui una tettoia metallica con basamento in cemento di 768 mq, un corpo secondario e due celle frigo. La Soprintendenza esprimeva parere contrario. Gli interessati presentavano una nuova istanza fondata su un progetto di riqualificazione, che prevedeva la demolizione delle parti degradate e la rimozione di muretti, celle frigo e servizi igienici.

Con successiva nota la Soprintendenza ribadiva il diniego di compatibilità paesaggistica, rilevando che il basamento e la struttura metallica determinavano superfici utili percepibili e incompatibili con i limiti dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR Basilicata respingeva il ricorso; di qui l’appello, con tre motivi e riproposizione delle censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato dichiara inammissibili le doglianze con cui gli appellanti si limitano a riprodurre le censure di primo grado, senza alcuna critica specifica alla sentenza, in violazione dell’art. 101 c.p.a.. Né vale invocare la natura asseritamente “elusiva” dei capi della sentenza, che hanno puntualmente esaminato e disatteso le censure. Quanto al motivo relativo al legittimo affidamento, non contestato, si forma il giudicato interno.

Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui la tettoia di non ridotte dimensioni integra trasformazione edilizia del territorio, rilevante sul piano urbanistico e su quello paesaggistico (Ad. plen. n. 8 del 10 luglio 2020; Cons. Stato sez. II n. 858 del 2024; sez. VII n. 8513 del 2024, che ha escluso la sanabilità postuma ex art. 167, comma 4, di una tettoia di collegamento). Nel caso concreto la struttura, autonoma e di notevoli dimensioni, con copertura metallica e basamento in cemento, è destinata alla protezione stabile di lavoratori e prodotti: presenta quindi una non trascurabile incidenza paesaggistica e incremento della superficie utile.

La Corte accoglie la nozione ampia di superficie utile elaborata da Cons. Stato sez. VII n. 2269 del 2025, identificativa della superficie calpestabile fruibile per attività umane di contenuto non predeterminato. Ne consegue la radicale insanabilità del manufatto ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, a prescindere dalla compatibilità in concreto, poiché la valutazione è riservata al legislatore; le censure sul punto sono comunque inammissibili perché afferenti al merito tecnico.

Quanto alla disparità di trattamento rispetto a un capannone limitrofo autorizzato, la Corte esclude la perfetta identità delle situazioni: diversità strutturale e differenza tra autorizzazione preventiva e sanatoria postuma. Il vizio, inoltre, è incompatibile con l’attività vincolata, dovendo l’amministrazione negare la sanatoria in presenza di incremento di superficie utile. Il terzo motivo è respinto perché l’incremento di superficie utile è ostativo, a nulla rilevando la rimozione degli altri manufatti. Appello respinto, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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