Ottemperanza al giudicato e condono: improcedibilità della domanda non viola il decisum (TAR Toscana n. 1107 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, in esecuzione del giudicato di annullamento del diniego di condono, riapre il procedimento di sanatoria e invita l’interessato a munirsi delle autorizzazioni paesaggistica e monumentale non viola l’ottemperanza ove dichiari improcedibile una domanda di autorizzazione avente ad oggetto un bene diverso da quello da condonare. Ai fini della definizione del procedimento di condono occorre una domanda di accertamento di compatibilità che riguardi lo stesso manufatto abusivo, pena l’elusione del termine perentorio fissato dalla legge di sanatoria. La mancata espressione del parere della Soprintendenza previsto dall’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985 ha valore di silenzio-rifiuto, da impugnare nei termini con il rito dell’art. 117 c.p.a.. Il giudicato che abbia risolto una questione di interesse processuale non vincola il Comune nelle successive scelte programmatorie sul Piano per il Commercio, espressione di ampia discrezionalità.
Il Fatto
Nel 1986 la ricorrente presentava domanda di condono edilizio ex legge n. 47/1985 per un chiosco in struttura metallica adibito ad attività commerciale, realizzato senza titoli su suolo comunale e ricadente in zona vincolata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42/2004, oltre che assoggettata a vincolo monumentale per la presenza delle mura urbane. Il diniego opposto dal Comune veniva annullato dal TAR Toscana con sentenza n. 1378 del 2021, passata in giudicato, per incompetenza dell’istituzione “Opera delle Mura” a esprimere il parere di compatibilità in luogo della Soprintendenza.
Riaperto il procedimento, la ricorrente presentava nel 2022 una domanda di autorizzazione paesaggistica per la sostituzione con ampliamento del manufatto, che il Comune dichiarava improcedibile. Parallelamente l’ente negava il rinnovo della concessione per il commercio su area pubblica, essendo stato il posteggio espunto dal Piano per il Commercio. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Sul primo profilo il Collegio rileva che il Comune ha effettivamente riaperto il procedimento di sanatoria e ha richiesto l’integrazione della pratica con le istanze di accertamento di compatibilità da sottoporre all’Autorità statale competente, come prescritto dall’art. 32 della l. n. 47/1985. La ricorrente, tuttavia, non ha mai investito la Soprintendenza della domanda sul vincolo monumentale, mentre l’istanza paesaggistica riguardava un nuovo intervento di demolizione e sostituzione, e non il bene oggetto del condono.
Da qui la conclusione: la declaratoria di improcedibilità non configura violazione del giudicato, giacché la sentenza n. 1378/2021 si era limitata ad accertare l’incompetenza dell’ente gestore delle mura e l’obbligo del Comune di acquisire il parere dalla Soprintendenza. La determinazione costituisce rather l’inevitabile conseguenza delle scelte compiute dalla ricorrente nel nuovo procedimento.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve avere ad oggetto il bene da condonare, pena l’elusione del termine perentorio anteriore all’entrata in vigore della legge di sanatoria (TAR Toscana, sez. III, n. 1318 del 2014). La disciplina dell’art. 35 della l. n. 47/1985, inoltre, vieta in via di principio la prosecuzione dei lavori e ogni modificazione del bene interessato dalla domanda (Cons. Stato, sez. II, n. 3117 del 2021).
Quanto all’autorizzazione del 2006, essa riguardava un bene differente e su di essa la Soprintendenza non ha mai reso parere favorevole esplicito: la sua mancanza, per espressa previsione dell’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985, vale come silenzio-rifiuto, che l’interessata avrebbe dovuto impugnare con il rito dell’art. 117 c.p.a.
Sul secondo profilo, la sentenza n. 1378/2021 non ha imposto di reinserire il posteggio nel Piano: essa ha soltanto respinto l’eccezione di improcedibilità, con argomentazione di rilievo esclusivamente processuale. Le scelte programmatorie sul commercio su aree pubbliche rientrano nella discrezionalità dell’ente e sono sindacabili solo se palesemente illogiche. Respinta, per assenza di colpevole inottemperanza, anche la domanda risarcitoria; spese compensate secondo soccombenza, liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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