Aree bianche 5G: localizzazione per pixel e autotutela comunale (C.G.A.R.S. n. 206 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli interventi finanziati con fondi del PNRR per lo sviluppo delle reti mobili 5G nelle aree c.d. bianche o a fallimento di mercato, la norma speciale dell’art. 4, comma 7 bis, d.l. n. 60 del 2024, convertito dalla l. n. 95 del 4 luglio 2024, consente la localizzazione degli impianti in deroga ai regolamenti comunali, sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando di gara. Ne consegue che il diniego opposto dal Comune non può fondarsi sul solo riferimento alla disciplina regolamentare, ma deve dimostrare che il sito prescelto non ricade nelle aree bianche. Inoltre, l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 esige una congrua e attuale motivazione sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, tanto più quando si sia formato un titolo autorizzatorio per silenzio assenso.

Il Fatto

Il Comune appellante impugna la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 01096/2025, che aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento comunale di diniego del 9 luglio 2024 e l’atto presupposto. L’infrastruttura in contestazione è una stazione radio base per il 5G, finanziata con fondi del PNRR nell’ambito del Piano “Italia 5G”, destinata a garantire copertura in un’area c.d. bianca.

Formatosi il titolo autorizzatorio per silenzio assenso ex art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 a seguito di precedente inerzia comunale, il Comune era intervenuto in autotutela, annullando l’autorizzazione e motivando il provvedimento sulla base della disciplina regolamentare comunale in materia di siti sensibili e di localizzazione degli impianti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura unitaria del procedimento di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal d.lgs. n. 259/2003, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, in coerenza con l’esigenza di semplificazione procedimentale. Le infrastrutture di reti pubbliche sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno carattere di pubblica utilità.

Assume specifico rilievo, nel caso, la norma speciale dell’art. 4, comma 7 bis, d.l. n. 60 del 2024, secondo cui la localizzazione degli impianti nelle aree bianche è disposta anche in deroga ai regolamenti comunali, sulla base della posizione dei pixel come indicati dal bando di gara. Tale disciplina prevale non solo sulla pianificazione comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori.

La Corte osserva che, nella fattispecie, dopo la pronuncia del giudice di primo grado si è consolidato il titolo autorizzatorio per silenzio assenso. L’annullamento in autotutela risulta viziato per i profili di eccesso di potere, avendo il Comune lasciato decorrere il tempo per provvedere e poi intervenuto con un provvedimento negativo.

Il provvedimento reca inoltre motivazione insufficiente, continuando a richiamare la disciplina regolamentare comunale nonostante la sentenza n. 4048/2023 ne avesse già annullato l’articolo 8, lett. g). Sull’autotutela, il Collegio ribadisce che il potere di annullamento d’ufficio richiede un interesse pubblico prevalente e attuale, non essendo sufficiente l’intento di ripristinare la legalità. Quanto alla pretesa necessità di spostamento del sito all’interno dell’area di pixel, essa non trova riscontro in atti e non è ragionevolmente motivata, emergendo viceversa dalle relazioni tecniche la idoneità tecnica della scelta effettuata.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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