Ottemperanza del giudicato amministrativo e poteri del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 1106 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza del giudicato il giudice amministrativo, accertato che l’amministrazione non ha dato prova dell’esecuzione, dichiara l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria cristallizzata nel titolo, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’ente inadempiente, con compenso posto a carico di quest’ultimo. La rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo quando il titolo la preveda espressamente: in difetto di indicazione nel dispositivo, il credito si intende già espresso all’attualità. Gli interessi corrispettivi, ove i titoli nulla prevedano, sono dovuti al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione dei provvedimenti azionati.

Il Fatto

Con due sentenze il Giudice di Pace di Oriolo aveva condannato la Provincia di Cosenza al pagamento di somme in favore del creditore. I titoli, non impugnati, erano passati in giudicato ed erano stati notificati all’ente. L’amministrazione era rimasta inerte.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria con ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate nei titoli. Ha domandato, inoltre, la rivalutazione e gli interessi, nonché il rimborso delle spese di registrazione di una delle sentenze. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del giudicato e dalla mancata prova, da parte dell’amministrazione, di avervi dato esecuzione. L’onere della prova dell’adempimento grava infatti sull’ente, che nel caso concreto non si è nemmeno costituito. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Quanto alla rivalutazione monetaria, il Tribunale opera una distinzione tra i due titoli. La domanda è accoglibile solo per la somma oggetto della prima sentenza. Per la seconda, in mancanza di espressa indicazione nel dispositivo, deve intendersi che il risarcimento sia stato riconosciuto alla attualità, con la conseguenza che ulteriori incrementi non sono dovuti.

Il rimborso delle spese di registrazione non può essere liquidato, perché manca la prova dell’avvenuto pagamento. Sulle interessi, poiché nulla hanno previsto i titoli, il Collegio richiama il criterio delle Cass. Civ., Sez. I, n. 3944 del 1999 e Cass. Civ., Sez. I, n. 11786 del 1990: sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione dei provvedimenti azionati.

In accoglimento del ricorso, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto eventualmente già pagato, e assegna un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, provvede quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, entro i successivi novanta giorni su istanza di parte. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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