Revoca contributi per inadempimento del beneficiario e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 1108 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti la revoca di contributi finanziari e sovvenzioni pubbliche la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando l’atto, ancorché formalmente qualificato come revoca o decadenza, si fondi sull’inadempimento delle obbligazioni di legge o di quelle assunte dal beneficiario a fronte della concessione del finanziamento. In tal caso non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica, fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale attribuzione e sulla valutazione dell’interesse pubblico, ma lo speciale potere di autotutela privatistica, con cui l’amministrazione fa valere, in un rapporto ormai paritetico, le conseguenze dell’inadempimento del privato. L’atto si configura come declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega la decadenza dal beneficio e la pretesa azionata ha consistenza di diritto soggettivo, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente era stata ammessa alle agevolazioni previste da un avviso regionale per gli aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese del settore turistico, con un contributo complessivo a fronte di un investimento ammesso. Le agevolazioni erano state definitivamente concesse e in parte liquidate. A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, la Regione ha adottato un atto dirigenziale di revoca totale delle agevolazioni e di recupero delle somme erogate, contestando abusi edilizi sulle opere oggetto di finanziamento, fatture per operazioni inesistenti, il mancato completamento dell’investimento nei termini dell’avviso e violazioni della disciplina sul lavoro non regolare.

La società ha impugnato la revoca e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, l’omessa valutazione delle osservazioni endoprocedimentali, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. La Regione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto assorbente la questione di giurisdizione, richiamando l’insegnamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nelle controversie sulla revoca di contributi e sovvenzioni, la cognizione spetta al giudice ordinario quando l’atto si fonda sull’inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario. La qualificazione formale dell’atto come revoca o decadenza non è decisiva: ciò che rileva è la natura della posizione giuridica fatta valere.

Il Tribunale ha distinto l’autotutela pubblicistica, espressione del riesame dell’interesse pubblico e della legittimità dell’attribuzione originaria, dall’autotutela privatistica, con cui l’amministrazione, in un rapporto paritetico, fa valere le conseguenze dell’inadempimento del privato. In questa seconda ipotesi l’atto è declaratoria della sopravvenienza di un fatto cui la legge ricollega la decadenza dal godimento del beneficio e la verifica dei presupposti di esigibilità del credito.

Applicando tale criterio alla fattispecie, il TAR ha osservato che l’atto impugnato fondava la revoca sulle irregolarità nella realizzazione degli investimenti e sulla mancata osservanza degli obblighi cui la legge e il bando condizionano l’erogazione. La controversia è stata quindi ricondotta all’inadempimento del beneficiario, con conseguente consistenza di diritto soggettivo della pretesa azionata e giurisdizione del giudice ordinario, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 6/2014.

Il Collegio ha escluso che la materia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, primo comma, lett. z-sexies, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti all’A.G.O. ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

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