Ritiro passaporto per misura di prevenzione: atto vincolato e carenza di fumus (TAR Calabria n. 464 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce atto vincolato, ai sensi dell’art. 12, comma 1, l. 21 novembre 1967, n. 1185, il ritiro del passaporto e di ogni altro documento valido per l’espatrio nei confronti del soggetto che sia sottoposto a misura di prevenzione. L’art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967 preclude, in via assoluta, il rilascio del passaporto a coloro che si trovino in tale condizione, con la conseguenza che l’atto di ritiro non richiede alcuna valutazione discrezionale in ordine alla pericolosità attuale dell’interessato. Ne deriva che, in sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di ritiro non è assistito dal fumus boni iuris, atteso che la sussistenza della misura di prevenzione integra di per sé il presupposto legittimante l’adozione dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui la Questura di Catanzaro aveva disposto il ritiro del passaporto, della carta d’identità e di qualsiasi altro documento valido per l’espatrio, chiedendone la sospensione dell’efficacia in via cautelare. Il provvedimento risultava fondato sull’esistenza, in capo al ricorrente, di una misura di prevenzione personale.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio a sostegno della legittimità dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, fondato sull’art. 3, lett. d), l. n. 1185/1967, che vieta il rilascio del passaporto ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione, e sull’art. 12, comma 1, della medesima legge, che qualifica il conseguente ritiro del documento come atto vincolato.
La natura vincolata del provvedimento, secondo il TAR, esclude ogni spazio per una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’attuale pericolosità del soggetto o la concreta esigenza di limitare la libertà di circolazione. La sola circostanza della sottoposizione alla misura di prevenzione integra il presupposto normativo che impone il ritiro, rendendo il provvedimento immune dai profili di illegittimità dedotti con il ricorso principale.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che la domanda cautelare non fosse assistita dal fumus boni iuris, requisito necessario per l’accoglimento dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 55 c.p.a., e ne ha disposto il rigetto.
Il Collegio ha infine regolato le spese della fase cautelare secondo il principio della soccombenza, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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