Accesso agli atti di gara e onere di intimazione dei controinteressati (TAR Campania n. 1746 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti di una procedura di affidamento, il ricorso proposto dal professionista che assume un interesse qualificato alla conformità dell’opera al progetto è inammissibile, per omessa intimazione dei controinteressati, quanto agli atti che coinvolgono le imprese esecutrici e i partecipanti alla gara. L’onere di integrazione del contraddittorio grava sul ricorrente ed è presupposto di ammissibilità della domanda ostensiva. È invece fondata la domanda di accesso agli atti di indizione e affidamento della procedura, trattandosi di atti sottoposti a pubblicità, sempreché ne sia accertata l’effettiva esistenza, con conseguente obbligo della pubblica amministrazione di rivalutare l’istanza. La compensazione delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza.
Il Fatto
I ricorrenti, aggiudicatari di un appalto pubblico, hanno svolto gli incarichi di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per un intervento di risanamento idrogeologico e idraulico, in forza di una convenzione successivamente revocata per carenza di fondi.
Con istanza avanzata ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 352/1992, hanno chiesto l’accesso a sei gruppi di documenti relativi alle procedure di collaudo, all’accordo bonario, alla progettazione, alla verifica dello stato dei luoghi e al subappalto. Il Comune ha assentito solo in parte l’accesso, dichiarando nel resto la domanda inammissibile per genericità, carenza di interesse e opposizione di un consorzio. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, deducendo il proprio interesse qualificato alla conformità dell’opera al progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso solo in relazione ad alcuni documenti, consistenti negli atti di indizione e di affidamento della procedura per il nuovo capitolato e il nuovo piano di sicurezza. Si tratta, osserva il Tribunale, di atti sottoposti a pubblicità, per i quali l’accesso va riconosciuto, purché gli stessi risultino effettivamente esistenti e previa rivalutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione.
Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto agli altri documenti, per omessa intimazione dei controinteressati. Il Tribunale individua tali soggetti nelle imprese esecutrici dei lavori e nei professionisti e nelle imprese partecipanti alla procedura di gara. La loro mancata evocazione in giudizio integra un vizio che preclude l’esame nel merito della domanda ostensiva.
Quanto agli atti progettuali ulteriori, il Collegio rileva che il riscontro dell’amministrazione, secondo cui non risultano altri documenti progettuali, assume valore di attestazione, rendendo la relativa domanda priva di oggetto.
Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente il ricorso e compensato integralmente le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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