Definito il rito, la questione di giurisdizione va rimessa all’esame del collegio in pubblica udienza (TAR Lombardia n. 3770 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla stazione appaltante in un giudizio di annullamento di un provvedimento di risoluzione contrattuale, non può essere definita in rito in sede cautelare quando richiede un approfondimento degli elementi fattuali alla base dell’atto impugnato e della pertinente giurisprudenza amministrativa e di legittimità. In tal caso, il giudice adito deve fissare l’udienza pubblica per la trattazione nel merito, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 2, cod. proc. amm., riservando a quella sede ogni valutazione sulla propria giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto per la manutenzione delle pavimentazioni autostradali, fondata su supposti illeciti rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento riservava altresì l’avvio dell’azione risarcitoria e l’esecuzione della garanzia definitiva. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la nota con cui la stazione appaltante aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancanza di ribassi di mercato in sede di offerta. La resistente si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la controversia non è di pronta soluzione con una pronuncia in rito. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente non può essere definita senza una più approfondita valutazione degli elementi fattuali alla base del provvedimento impugnato nonché della pertinente giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
La natura dell’atto impugnato — risoluzione contrattuale per illeciti professionali ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 — e la connessa domanda risarcitoria pongono infatti questioni che involgono la delimitazione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, la cui risoluzione richiede un accertamento che eccede la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di dover fissare l’udienza pubblica ex art. 72-bis, comma 2, cod. proc. amm., riservando a quella sede la disamina della questione di giurisdizione e la prosecuzione del giudizio nel merito.
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Nota della Redazione
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