Carta docente: ottemperanza al giudicato e termine per l’esecuzione (TAR Puglia n. 1109 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato, specie quando il ritardo deriva da mere carenze di organico. La richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere rigettata in presenza di limitati importi in contestazione e della massività del contenzioso, con i conseguenti ritardi nelle liquidazioni.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, agiscono in ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari, pubblicata nel giugno 2024, notificata all’Amministrazione in copia esecutiva ex art. 475 c.p.c. e non appellata. Il titolo è divenuto definitivo come da attestazione del Funzionario Giudiziario della sezione Lavoro.
Con ricorso depositato nel febbraio 2025, i ricorrenti chiedono l’esecuzione delle obbligazioni scaturite dal titolo e la condanna dell’Amministrazione al pagamento. Il Ministero dell’Istruzione e l’USR Puglia si costituiscono con atto di stile. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro, non risulta agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale. Il ricorso in ottemperanza è pertanto fondato nei limiti delle considerazioni svolte.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione, nel persistente inadempimento, di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo in favore dei ricorrenti.
La richiesta nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., diretta a fissare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, il Collegio la ritiene non accoglibile. Pesano i limitati importi in contestazione e la massività del contenzioso sviluppatosi in materia di “Carta Docente”, con i conseguenti comprensibili ritardi nelle liquidazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari. Il Collegio dispone inoltre l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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