Riconversione ospedale di comunità e chiusura punto nascita: sospensione cautelare per difetto istruttorio (TAR Molise n. 86 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione cautelare, la scelta programmatoria di riconversione di un presidio ospedaliero e di chiusura di un punto nascita deve essere sostenuta da un’istruttoria approfondita che consideri il parametro della golden hour, quale livello essenziale di assistenza per la rete dell’emergenza-urgenza, le condizioni geografiche del bacino di utenza e le peculiarità del territorio. Il difetto istruttorio e motivazionale, emerso anche solo in via sommaria, integra il fumus boni iuris; la cessazione del funzionamento del Pronto soccorso di un ospedale di area disagiata determina un periculum in mora per la lesione del diritto alla salute delle comunità coinvolte.

Il Fatto

Numerosi comuni della Regione Molise hanno impugnato diversi atti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, tra cui il decreto n. 62 del 29 aprile 2026 di adozione del Programma Operativo 2026-2028, il decreto n. 63 del 30 aprile 2026 sulla programmazione della rete ospedaliera e il decreto n. 64 del 30 aprile 2026 riguardante i punti nascita. La contestazione riguarda, in particolare, la previsione della riconversione dell’Ospedale Caracciolo di Agnone da ospedale di area disagiata in ospedale di comunità e la chiusura del punto nascita presso l’Ospedale Veneziale di Isernia.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, evidenziando il pregiudizio per l’accessibilità alle cure territoriali e per la tutela della salute delle popolazioni interessate. Essi hanno articolato numerose censure di natura fattuale e giuridica, sostenendo l’illegittimità delle scelte programmatorie per il loro impatto sulla rete sanitaria regionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate necessitino di un attento vaglio in sede di cognizione di merito. Tuttavia, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha riconosciuto la serietà e la documentazione delle censure relative al difetto istruttorio degli atti impugnati. Il Collegio ha evidenziato come le scelte programmatorie non abbiano adeguatamente valutato il parametro della golden hour, richiamato dal D.M. n. 70 del 2015, che rappresenta un livello essenziale di assistenza per la rete dell’emergenza-urgenza; né abbiano considerato le condizioni geografiche del bacino di utenza dell’ospedale di Agnone e le peculiarità del territorio molisano.

Quanto al periculum in mora, il TAR ha ravvisato un concreto e attuale pregiudizio, richiamando il decreto presidenziale n. 73/2026 con il quale erano già state accolte le misure cautelari monocratiche. La cessazione del funzionamento del Pronto soccorso dell’ospedale Caracciolo è stata ritenuta idonea a ledere l’interesse alla tutela della salute delle comunità coinvolte, per il significativo impatto sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali.

Il Tribunale ha quindi disposto la sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alle sole previsioni concernenti la riconversione dell’ospedale di Agnone e la cessazione del funzionamento del relativo Pronto soccorso. La discussione del ricorso nel merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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