Concorso docenti: i titoli di servizio vanno dichiarati nella domanda (TAR Lombardia n. 1109 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche la dichiarazione dei titoli valutabili è rimessa alla esclusiva responsabilità del candidato, secondo quanto prescrive il bando. La commissione di valutazione valuta soltanto i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, con la conseguenza che il servizio non esplicitato nella sezione a ciò dedicata non può essere oggetto di punteggio. L’autoresponsabilità del concorrente impedisce di configurare un obbligo di soccorso istruttorio a favore di chi abbia omesso la dichiarazione, perché l’invito alla integrazione determinerebbe una violazione del principio della par condicio fra i partecipanti. Il requisito di ammissione al concorso e la dichiarazione dei titoli di servizio costituiscono piani distinti e non sovrapponibili.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato le graduatorie definitive del concorso straordinario indetto con D.D.G. del 7.11.2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola dell’infanzia. La censura riguarda la parte in cui alle aspiranti non è stato attribuito alcun punteggio per il servizio prestato presso le scuole statali.

Le ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere per contraddittorietà fra atti, violazione della disposizione del bando che consentiva la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete, ingiustizia manifesta ed errore nella compilazione del quadro dedicato ai titoli. Hanno chiesto l’annullamento del provvedimento e l’ordine all’Amministrazione di acquisire e valutare i titoli di servizio. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1613/2019 del 4.12.2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro connessione e li ritiene infondati. Il punto di partenza è l’art. 4, comma 6, lett. n), del bando, che imponeva al candidato di dichiarare sotto la propria responsabilità i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto ministeriale. A questa previsione si affianca l’art. 9, comma 2, del bando, secondo cui la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Da qui la conseguenza: la dichiarazione dei titoli era rimessa alla responsabilità del candidato ed è pacifico che le ricorrenti non abbiano indicato i servizi nella sezione della domanda a ciò dedicata. Non regge l’argomento secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare il servizio biennale dichiarato ai fini dell’ammissione. L’art. 3, comma 1, lett. b), del bando configura le due annualità di servizio come requisito di ammissione, mentre la dichiarazione dei singoli servizi, con durata e tipologia, è funzionale all’attribuzione del punteggio e ricade nella sfera del concorrente.

Il Collegio valorizza anche il format della domanda, dove i requisiti di ammissione erano tenuti distinti dagli «altri titoli valutabili», che spettava al dichiarante specificare. Quanto al soccorso istruttorio, la sua ammissione produrrebbe un vulnus a un principio fondativo delle selezioni: un intervento attivo dell’Amministrazione su dichiarazioni carenti, appartenenti al dominio esclusivo del candidato, finirebbe per avvantaggiarlo a danno degli altri.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975 e l’indirizzo consolidato espresso da Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6752, secondo cui il soccorso istruttorio non si giustifica quando confligge con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, perché l’invito alla integrazione costituirebbe palese violazione della par condicio. Neppure rileva la posizione della ricorrente che ha elencato i servizi in calce alla domanda, trattandosi di elencazione inserita nella sezione dei titoli di accesso e non in quella dei titoli di servizio.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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