Giudizio di ottemperanza per esecuzione di sentenza su progressione stipendiale del precario (TAR Lombardia n. 3757 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto al docente assunto a tempo determinato il diritto alla progressione professionale economica per l’anzianità maturata nei contratti a termine, in applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Sussistono le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 quando il credito è certo, liquido ed esigibile e l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Decorso inutilmente il termine assegnato, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Con sentenza n. 4107/2024 il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere a una docente il diritto alla progressione professionale economica, valorizzando l’anzianità maturata nei contratti a tempo determinato precedenti l’immissione in ruolo, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera, previa disapplicazione delle disposizioni interne contrastanti.
La pronuncia non è stata spontaneamente eseguita. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, che ha trattenuto la causa in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Nel giudizio di ottemperanza la posizione del creditore viene in rilievo nella sua dimensione di giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La sentenza è passata in giudicato e risulta notificata all’Amministrazione. Il ricorso pertanto soddisfa le condizioni dell’azione di ottemperanza.
Il TAR ribadisce la fondatezza del ricorso e condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza, anche per le spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e adotterà gli atti necessari all’adempimento, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto.
Il Collegio precisa che l’attività del commissario rientra nei compiti istituzionali dello stesso, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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