Cambio destinazione d’uso da sgombero ad abitazione richiede prova uso effettivo (TAR Sicilia n. 1109 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento rilevante di destinazione d’uso disciplinato dall’art. 23 ter d.P.R. n. 380/2001 ricorre ogni qualvolta l’immobile venga assegnato, anche senza opere edilizie, a una diversa categoria funzionale. L’accertamento dell’amministrazione deve fondarsi su elementi oggettivi univoci, idonei a dimostrare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare per la nuova destinazione. La mera presenza di mobilio all’interno di un locale non integra di per sé il cambio di destinazione, quando tale presenza sia compatibile con la destinazione originaria e non si dia atto della concreta utilizzabilità dei beni a fini abitativi. L’ordinanza di demolizione fondata su simile rilievo è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile con destinazione a locale di sgombero, otteneva nel 2008 la concessione edilizia in sanatoria. A seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, nel quale veniva rilevata la presenza, nel vano principale, di armadi, tavolo con sedie e un letto e, nella veranda, di una cucina, un lavello e un lavandino, il Comune riteneva configurabile un abuso di cambio di destinazione d’uso ad abitazione.
Il responsabile del servizio comunicava l’avvio del procedimento di repressione dell’abusivismo edilizio e, contestualmente, gli atti erano trasmessi alla Procura della Repubblica, che otteneva l’archiviazione per estinzione del reato per prescrizione. Con ordinanza il Comune ingiungeva la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché, in subordine, omessa valutazione della fattispecie della parziale difformità ex art. 34 del testo unico edilizia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso, riunendo i primi due motivi. Il Collegio muove dall’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 133/2014, che qualifica come rilevante il mutamento di destinazione d’uso consistente nell’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale, anche in assenza di opere edilizie. La norma richiede però che tale assegnazione sia accertata e non soltanto presunta.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale (tra le altre, sentenza n. 36563 del 30 agosto 2016), il TAR ribadisce che l’accertamento del mutamento deve basarsi su elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l’opera è destinata e non coerenti con l’originaria destinazione. Il Collegio sottolinea come l’assenza di lavori in corso non sia sufficiente a escludere il mutamento, ma come, specularmente, la sola presenza di beni mobili non basti a dimostrarlo.
Nel caso concreto, l’unico elemento su cui il Comune ha fondato la qualificazione abitativa è la presenza di mobili di vario tipo: letto, divano, cucina, lavello e lavandino. Tale presenza, osserva il Tribunale, non è incompatibile con la destinazione a locale di sgombero, ove non si dia conto della concreta utilizzazione e utilizzabilità del mobilio a fini abitativi. La documentazione fotografica allegata alla relazione di sopralluogo mostra, anzi, i beni accatastati alla rinfusa, in modo coerente con la destinazione autorizzata. Manca dunque la prova dell’assegnazione a una diversa categoria funzionale.
Il Collegio esclude altresì che il mancato accesso al locale ripostiglio, dichiarato chiuso a chiave dalla persona delegata, possa costituire indice del contestato mutamento. L’ipotesi che ivi fossero allocati servizi igienici resta del tutto indimostrata, nonostante gli agenti potessero pretendere l’accesso o concordare un nuovo sopralluogo. La relazione di sopralluogo, del resto, si limita a dare atto dell’impossibilità di accesso senza trarne alcuna conseguenza.
Il ricorso è pertanto fondato e accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione. Il Tribunale compensa tra le parti le spese di lite e dispone l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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