Condono edilizio e diniego di nulla osta paesaggistico non impugnato inammissibilità (TAR Sicilia n. 110 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del diniego comunale di condono edilizio, i motivi che censurano vizi del presupposto nulla osta paesaggistico non impugnato sono inammissibili per difetto di evocazione in giudizio dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il diniego di condono è provvedimento a natura vincolata, essendo il Comune vincolato all’esito del parere della Soprintendenza, sicché l’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è irrilevante. La motivazione per relationem del diniego è sufficiente quando il richiamo al nulla osta sia integralmente preclusivo del condono e l’atto richiamato sia noto al destinatario. L’omessa indicazione dei termini e dell’autorità di ricorso ex art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 integra mera irregolarità, non vizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in località dell’Isola di Vulcano, presentava in data 7 dicembre 2014 al Comune di Lipari istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per opere realizzate sull’immobile.
La Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere; il Comune emetteva quindi il provvedimento di rigetto, notificato al ricorrente. Questi impugnava il diniego deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione per relationem, omesso preavviso di rigetto, illegittimità dell’interpretazione restrittiva della Corte costituzionale n. 252/2022 recepita dalla Circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni culturali, formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica e disparità di trattamento. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver rilevato i profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio formulata per attendere il recepimento regionale del decreto legge n. 69/2024, perché prospettata in termini generici e comunque ininfluente per il principio tempus regit actum.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all’omessa comunicazione del preavviso di diniego, all’inesistenza del pregiudizio paesaggistico e all’irrilevanza dei vincoli di inedificabilità relativa, nonché alla formazione del silenzio assenso. Tali censure attengono a presunti vizi del nulla osta paesaggistico, provvedimento non impugnato e la cui Amministrazione non è stata evocata in giudizio.
Quanto ai profili riferibili al provvedimento comunale, la Corte ha escluso la fondatezza del vizio da omesso preavviso di rigetto: la natura vincolata del diniego di condono, strettamente legato all’esito del parere della Soprintendenza, rende irrilevante l’apporto partecipativo dell’interessato. Sul punto richiama il consolidato orientamento del TAR Sicilia – Catania (tra le altre, sez. V n. 3876 del 2024; sez. II n. 4169 del 2024).
La Corte ha poi affermato la sufficienza della motivazione per relationem: il richiamo al diniego di nulla osta è di per sé preclusivo del condono, né occorreva l’allegazione o la riproduzione dell’atto, essendo lo stesso noto al ricorrente, destinatario della determinazione della Soprintendenza. L’omessa indicazione dei termini e dell’autorità di ricorso costituisce mera irregolarità e non vizio di legittimità, come chiarito da Cons. Stato, Sez. V n. 5772 del 2012.
Infine, il Tribunale ha respinto la censura di disparità di trattamento: la figura sintomatica dell’eccesso di potere richiede l’esercizio di poteri discrezionali e presuppone situazioni perfettamente identiche, nella specie neppure allegate e documentate. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, rigettato, con nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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