Decreto ingiuntivo esecutivo e ottemperanza contro la P.A. inadempiente (TAR Molise n. 110 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata e rientra tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario” richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., legittimando il ricorso per ottemperanza. Una volta accertata la definitiva esecutorietà del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del titolo nel termine fissato. In caso di perdurante inadempimento nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la nomina del commissario sia già idonea a fronteggiare l’eventuale inottemperanza, salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Il Tribunale ordinario di Campobasso ha ingiunto all’Unione dei Comuni intimata il pagamento, in favore di una società cooperativa sociale creditrice, della somma di € 17.071,43 oltre interessi di mora, spese legali liquidate in € 567,00, spese generali, I.V.A., C.P.A. e contributo unificato. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 9 febbraio 2024 e notificato allo stesso giorno all’ente a mezzo PEC, all’indirizzo estratto dal registro I.P.A. in quanto non presente nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 28 d.l. n. 76/2020.
Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha atteso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la refusione delle spese. L’Unione, ritualmente notiziata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo per effetto del decreto di esecutorietà del 9 febbraio 2024 e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del titolo. Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, il TAR afferma che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini del giudizio di ottemperanza. Esso rientra quindi nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti equiparati del Giudice Ordinario.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’integrale adempimento. Accertato l’obbligo di dare esecuzione al titolo, il Tribunale ordina il pagamento delle somme dovute, degli interessi di mora maturati dalle scadenze dei singoli ratei fino al saldo, delle spese legali e accessori, nel termine ultimativo di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’eventuale persistenza dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata professionalità. Il commissario si attiverà su istanza della creditrice qualora alla scadenza l’ente sia rimasto inadempiente, adotterà ogni misura idonea a conseguire il pagamento entro l’ulteriore termine di 90 giorni e depositerà relazione sull’attività svolta con richiesta di liquidazione del compenso, nel rispetto dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per il riconoscimento di ulteriori somme, proprio in considerazione della nomina del commissario disposta per fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva una diversa valutazione su nuova e specifica istanza di parte, ove l’Amministrazione debitrice non collabori all’attività del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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