Ottemperanza per la carta docente: il giudice ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 347 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine determinato, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa quando l’importo dovuto sia contenuto e siano comunque dovuti interessi o rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di €1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, l’interessato proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora, segnalando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha rilevato la mancata ottemperanza al giudicato, nonostante l’Amministrazione avesse segnalato, a seguito di incombenti istruttori, di essersi attivata per l’esecuzione della pronuncia. Il collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di procedere al pagamento della somma dovuta mediante l’assegnazione della carta elettronica, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il giudice ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un suo funzionario, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento. Le eventuali spettanze del commissario sono state poste a carico dell’Amministrazione, da liquidarsi con separato decreto su idonea documentazione.

Quanto alla richiesta di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il tribunale ne ha escluso la sussistenza dei presupposti, valorizzando il contenuto importo da corrispondere e la debenza di interessi o rivalutazione comunque dovuti. La pronuncia conferma l’orientamento per cui l’astreinte amministrativa richiede una valutazione discrezionale del giudice, che può negarla quando l’adempimento sia di valore modesto e l’Amministrazione sia comunque tenuta a corrispondere gli accessori.

Le spese di giudizio, liquidate in €400,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *