Obbligo vaccinale militari: illegittima la detrazione di anzianità oltre la sospensione retributiva (TAR Lombardia n. 1112 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nel prevedere la sospensione dal servizio del personale militare inadempiente all’obbligo vaccinale, costituisce norma speciale di stretta interpretazione e non consente all’Amministrazione di applicare conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate. È pertanto illegittimo il provvedimento che, oltre alla privazione della retribuzione, disponga la detrazione dell’anzianità di grado e di servizio per il periodo di sospensione. La sospensione della retribuzione, invece, costituisce conseguenza naturale e sinallagmatica della mancata erogazione della prestazione, senza disparità di trattamento rispetto alla sospensione disciplinare. La domanda risarcitoria formulata in modo generico, senza prova dell’an e del quantum, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso una squadriglia di collegamenti, è stato sospeso dal servizio per sedici giorni, dal 20 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022, per mancata osservanza dell’obbligo vaccinale imposto al personale militare dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Il provvedimento di sospensione non è stato impugnato.

Con decreto del 21 luglio 2022 la Direzione Impiego Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto la detrazione dell’anzianità di grado per il periodo corrispondente alla sospensione. Il ricorrente ha impugnato tale decreto, chiedendo anche la disapplicazione delle circolari applicative, l’accertamento del diritto all’anzianità e al trattamento stipendiale per il periodo di sospensione e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di genericità dei motivi, richiamando l’orientamento secondo cui rileva il carattere perspicuo del gravame, idoneo a rendere comprensibile la critica mossa all’azione amministrativa (TAR Milano, sez. IV, n. 2095 del 2023). Nel terzo motivo il ricorrente censurava proprio la scelta di detrarre l’anzianità, deducendo disparità di trattamento e irrazionalità.

Nel merito, il TAR ha accolto la domanda di annullamento, richiamando un proprio precedente (n. 2750 del 2023): l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è disposizione di carattere speciale, inserita in una disciplina emergenziale, che deroga a ogni altra norma generale. In quanto norma di stretta interpretazione, essa non consente all’Amministrazione di imporre conseguenze ulteriori rispetto a quelle espressamente previste, quali la decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria (TAR Sicilia Palermo n. 1877/2023; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 8293 del 2022).

È stata invece respinta la domanda risarcitoria, perché formulata in maniera generica, senza dimostrazione dell’an e del quantum del pregiudizio. Quanto alla richiesta di accertamento del diritto al trattamento economico-stipendiale nel periodo di sospensione, la domanda è stata giudicata infondata: la sospensione dalla retribuzione costituisce conseguenza naturalmente sinallagmatica rispetto alla mancata erogazione della prestazione, senza disparità rispetto alla disciplina della sospensione disciplinare (n. 515/2024).

Il Collegio ha escluso i presupposti per una nuova rimessione alla Corte costituzionale, a fronte delle pronunce di legittimità costituzionale della disciplina (Corte cost. nn. 14, 15 e 16 del 2023; nn. 185 e 186 del 2023). Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del decreto e obbligo per l’Amministrazione di rideterminare l’anzianità senza decurtazioni; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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