Sanzione per inottemperanza alla demolizione e sequestro penale (Cons. Stato n. 5541 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale sull’opera abusiva non rende nullo né inefficace l’ordine di demolizione, la cui natura è reale e quindi opponibile anche al proprietario non responsabile dell’abuso. Tuttavia, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata esecuzione dell’ingiunzione costituisce un illecito amministrativo che postula un elemento soggettivo di colpevolezza, incompatibile con l’impedimento derivante dal vincolo cautelare reale. Ne consegue che il termine per l’ottemperanza non decorre finché il bene non sia tornato nella disponibilità del privato, e il formale accertamento dell’inottemperanza, presupposto dell’irrogazione della sanzione, deve riferirsi al mancato adempimento decorsi novanta giorni dal dissequestro.
Il Fatto
Un soggetto diviene proprietario di un immobile in forza di un decreto di trasferimento di bene espropriato, emesso nell’ambito di una procedura fallimentare che già attestava la preesistenza delle opere. Per le costruzioni abusive, realizzate da terzi, presenta istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985.
A seguito di sopralluogo, il dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale ingiunge la demolizione delle opere ritenute abusive. All’accertata inottemperanza segue il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime. Il TAR accoglie in parte i motivi aggiunti, annullando il decreto di acquisizione, e rigetta il ricorso principale. Il proprietario appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta quattro sub-motivi, trattati in parte congiuntamente. Quanto alla prima censura, la pendenza del sequestro penale non impedisce la concreta eseguibilità dell’ordine di demolizione: esso non è impossibile in astratto, ma solo condizionato al previo ottenimento del dissequestro. Va pertanto esclusa la nullità del provvedimento per impossibilità giuridica dell’oggetto.
La Corte aderisce alla maggioritaria giurisprudenza amministrativa, secondo cui per la legittimità dell’ordine demolitorio e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori è irrilevante la pendenza del sequestro, che non costituisce impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione (Consiglio di Stato sez. II, 9 maggio 2024, n. 4193). Richiama inoltre l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, che, valorizzando la natura reale dell’ordine demolitorio e la sua ratio riparatoria, lo rende opponibile anche al proprietario non responsabile dell’abuso.
Quanto al terzo sub-motivo, il Collegio esclude che le difformità tra l’istanza di condono e lo stato di fatto siano dovute a meri errori materiali: la differenza tra il manufatto indicato in circa 20 mq e quello accertato in circa 100 mq è troppo significativa per essere attribuita a una svista. Le opere sanzionate risultano quindi ulteriori e realizzate dopo la presentazione dell’istanza, il che esclude la sospensione del procedimento repressivo in pendenza del condono.
Il quarto sub-motivo, invece, è fondato. Qui la Corte opera una netta distinzione rispetto all’ordine di demolizione: la sanzione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 contempla un illecito amministrativo che necessariamente si compone anche di un elemento soggettivo, costituito dalla colpevolezza. Tale stato psicologico non è configurabile in presenza del sequestro penale. Non si può pretendere dal destinatario un obbligo di attivarsi per ottenere il dissequestro, perché ciò contrasterebbe con la presunzione di non colpevolezza, imporrebbe una prestazione priva di base normativa in violazione dell’art. 23 della Costituzione e lederebbe il diritto di difesa. In presenza di sequestro, il termine per l’ottemperanza non decorre fino al dissequestro e l’accertamento dell’inottemperanza va riferito a novanta giorni da tale momento (Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2122). L’appello è pertanto accolto in parte, con annullamento della sanzione pecuniaria, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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