Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta nel rito ottemperanza (TAR Campania n. 2423 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultano la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale, con la precisazione che il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria, restava ineseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul piano dell’ausiliario, il TAR precisa che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare Min. Tesoro n. 75/1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.
La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato.
Le spese di lite, comprensive di atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.
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Nota della Redazione
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