PUL impugnato senza attuazione concreta: ricorso inammissibile per carenza di interesse (TAR Sardegna n. 1112 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano di utilizzo dei litorali che disciplini in via programmatoria le aree demaniali marittime e dimensioni i servizi di supporto alla balneazione non produce, di per sé, una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del concessionario. Le prescrizioni del piano che limitino o escludano l’esercizio dell’impresa balneare diventano lesive solo se e quando l’amministrazione comunale vi dia attuazione mediante i necessari atti applicativi. Il ricorso proposto avverso il solo atto pianificatorio, in assenza di atti attuativi e di un pregiudizio già maturato, è pertanto inammissibile per carenza di interesse. L’interesse alla contendibilità della risorsa demaniale non è attuale quando quella risorsa è già assegnata al ricorrente in forza di un titolo concessorio non inciso dal piano.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa balneare esercitata su una superficie demaniale marittima in località costiera del Comune di San Teodoro, nell’area marina protetta, ha impugnato il Piano di utilizzo dei litorali comunale, le delibere consiliari di approvazione, le linee guida regionali e gli indirizzi dell’area marina protetta. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione del giudicato costituzionale sulla disciplina regionale della materia, il mancato coinvolgimento degli organismi rappresentativi delle imprese balneari e dell’autorità marittima, la carenza di VAS e VINCA e l’illegittimo sacrificio degli interessi privati in violazione del principio di proporzionalità.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la Variante generale al piano, sopravvenuta nel corso del giudizio, riproponendo i vizi del piano originario e lamentando, quali vizi propri, il difetto di valutazione ambientale strategica e di VINCA. La Regione e l’Agenzia del Demanio si sono costituite eccependo l’improcedibilità del ricorso principale e l’inammissibilità delle censure per difetto di lesione concreta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le proprie precedenti decisioni su fattispecie analoghe (TAR Sardegna n. 797/2025, n. 88/2024 e n. 472/2025), dalle quali ricava la qualificazione del piano come atto ampiamente discrezionale di programmazione dell’uso delle aree demaniali e degli ambiti di retrospiaggia.
La questione centrale è di natura processuale: stabilire se le previsioni del piano che incidono sulle concessioni in essere integrino un interesse attuale e concreto all’annullamento. Il Tribunale osserva che le clausole del regolamento d’uso richiamate dalla ricorrente non hanno trovato applicazione da parte del Comune, che non ha adottato alcun atto volto ad annullare o ridurre le concessioni esistenti. Le previsioni, inoltre, riguarderebbero le concessioni future e non quelle preesistenti, destinate a conservare efficacia fino alla scadenza naturale.
Il Collegio estende la valutazione alla Variante generale sopravvenuta: anche rispetto a essa manca una spontanea attuazione delle prescrizioni ritenute lesive, né l’amministrazione ha posto in essere gli atti applicativi idonei a rendere attuale il pregiudizio. La ricorrente non ha dimostrato alcun concreto detrimento maturato nel corso del giudizio.
Quanto all’argomento secondo cui il piano renderebbe non contendibile la maggior parte dell’arenile occupato ai sensi degli artt. 3 e 4 legge n. 118/2022, il Tribunale lo ritiene contrario alla tesi attorea: la lesione si potrà concretizzare soltanto quando il Comune darà attuazione al piano individuando le aree concedibili. Allo stato la risorsa demaniale è già assegnata alla ricorrente con un titolo concessorio non inciso, e la durata del periodo transitorio non è oggetto del giudizio.
Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, restando impregiudicata la possibilità di far valere i vizi dell’atto pianificatorio presupposto in sede di impugnazione dei futuri atti attuativi. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.