Autotutela su SCIA telefonia annullata per difetto di motivazione e travisamento (TAR Puglia n. 1116 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un titolo formatosi per silentium su una SCIA relativa alla modifica di una stazione radio base insistente su infrastruttura preesistente deve fondarsi su una motivazione concreta e verificabile. È illegittimo, per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, il provvedimento che opponga la collocazione dell’opera in area vincolata senza specificare le aree sensibili violate, senza indicare i siti alternativi disponibili e senza considerare le opere di mitigazione già previste dal progetto. La valutazione dell’impatto visivo non può prescindere dalle dimensioni della struttura preesistente e dalle caratteristiche costruttive dell’intervento. La titolarità del diritto all’uso dell’area, infine, è documentata dalla delega del proprietario dell’infrastruttura all’operatore che presenta la segnalazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune una segnalazione certificata di inizio attività ex art. 45 del d.lgs. n. 207/2021 per la modifica di una stazione radio base su infrastruttura preesistente, già autorizzata e collocata sul sito dal 2006. Dopo la comunicazione di avvio dei lavori, l’ente ha notificato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela e, all’esito delle osservazioni della società, ha annullato d’ufficio il titolo formatosi per silentium ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il provvedimento si fondava su quattro rilievi: la collocazione in zona di centro storico e in prossimità di aree sensibili; un maggiore impatto visivo rispetto all’impianto preesistente; la mancata adozione di opere di mitigazione e la possibilità di una localizzazione alternativa; l’assenza di un titolo giuridico sull’area. La società ha impugnato la determina e gli atti regolamentari presupposti, chiedendo l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività dell’impugnativa delle disposizioni regolamentari. L’interesse alla loro contestazione si è attualizzato solo con l’adozione e la notificazione del provvedimento conclusivo, unico atto idoneo a incidere negativamente sulla sfera giuridica della destinataria. Il ricorso, notificato entro il termine di cui all’art. 29 c.p.a., è pertanto tempestivo anche rispetto alle norme presupposte.

Nel merito il Tribunale rileva l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La contestazione della collocazione in area vincolata appare incoerente rispetto a una modifica che insiste su struttura già autorizzata e presente sul sito dal 2006. Il Comune non indica alcuna preclusione normativa legata alla zona del centro storico, non specifica quali sarebbero le aree sensibili di cui all’allegato B del Regolamento comunale e richiama immobili tutelati su cui l’impianto non insiste. Difetta così il supporto istruttorio per qualsiasi verifica.

Quanto all’impatto visivo, la sopraelevazione sino a 21,30 metri si innesta su una struttura già alta 17 metri: in assenza di più puntuali argomentazioni, essa non può stravolgere il complessivo impatto dell’opera. Il Collegio sottolinea inoltre il travisamento del fatto: il provvedimento nega opere di mascheramento che la ricorrente ha dedotto, senza contestazione specifica, essere previste con gli stessi materiali e colori della struttura preesistente. La carenza motivazionale si estende alla mancata indicazione dei presunti siti alternativi.

Infine, il Collegio censura per eccesso di potere il rilievo sulla mancanza di titolo per l’uso dell’area. La documentazione in atti dimostra che la segnalazione è stata presentata su delega del proprietario dell’infrastruttura, in coerenza con le prescrizioni regolamentari. Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e la determina annullata, con condanna del Comune alle spese di lite e declaratoria di non ripetibilità nei confronti della Regione non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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