Annullamento d’ufficio della concessione edilizia per falsa rappresentazione dei fatti (TAR Sardegna n. 1116 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione dei fatti posta a fondamento di una concessione edilizia consente all’amministrazione di esercitare il potere di annullamento d’ufficio anche oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990. La carenza di istruttoria nella fase di rilascio del titolo non priva la pubblica amministrazione di tale potere, poiché il falso permane a prescindere dalla sua astratta rilevabilità da parte del tecnico istruttore. In presenza di una prospettazione difforme dalla realtà, l’interesse pubblico all’annullamento si considera sussistente in re ipsa, senza necessità di autonoma esternazione, né è configurabile un affidamento legittimo meritevole di comparazione.

Il Fatto

Nel 2007 la ricorrente e la comproprietaria di altro piano del medesimo fabbricato presentavano congiuntamente una pratica edilizia per realizzare un vano ascensore, modificare finestre e terrazze e ampliare la volumetria sfruttando la cubatura residua del lotto. Il calcolo di quest’ultima muoveva da un’altezza interna del piano terra assunta in 2,7 metri. La pratica si concludeva con il rilascio della concessione edilizia nel 2008.

Nel febbraio 2024 la comproprietaria segnalava al Comune che il progetto conteneva informazioni non veritiere e alterazioni dei grafici. All’esito di sopralluogo, l’amministrazione accertava un’altezza reale di 3 metri e un conteggio volumetrico erroneo, adottando nel 2024 la determinazione di annullamento d’ufficio del titolo. La ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, accolta con ordinanza. La comproprietaria interveniva ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’intervento ad opponendum, dichiarandolo inammissibile. La comproprietaria è titolare di un interesse legittimo oppositivo alla conservazione del titolo, poiché la concessione avvantaggia anche le sue unità immobiliari e l’intero edificio. Il suo comportamento è però contraddittorio: ha sottoscritto la pratica e ha segnalato una falsa rappresentazione di cui era corresponsabile. Il vantaggio sperato dal riparto della cubatura residua è poi né concreto né attuale, subordinato all’esercizio di un potere amministrativo.

Nel merito, il Collegio individua la norma applicabile nell’art. 21-nonies, legge n. 241/1990, i cui presupposti sono il fattore tempo, l’accertamento dell’invalidità, l’interesse pubblico concreto e attuale e il bilanciamento degli interessi.

Con il primo motivo la ricorrente deduceva il tardivo esercizio del potere, per la mancata istruttoria e per le dichiarazioni erronee ma non false. Il motivo è infondato. La carenza di istruttoria non priva l’amministrazione del potere di annullamento oltre i dodici mesi ove l’istante abbia rappresentato una situazione difforme dalla realtà. Il Collegio richiama il principio secondo cui il tecnico incaricato non è un mero intermediario, ma soggetto qualificato tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni, con attenuazione della doverosità istruttoria.

Con il secondo motivo si lamentava la mancata valutazione dell’interesse pubblico. Anche tale censura è infondata: nel caso di titolo edilizio ottenuto inducendo in errore l’amministrazione, l’interesse pubblico si ritiene sussistente in re ipsa. Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, secondo cui la falsità della prospettazione non consente di configurare un affidamento legittimo e limita l’onere motivazionale alla dedotta falsità.

Il ricorso è pertanto rigettato. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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