Cessazione della materia del contendere per ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente (TAR Lombardia n. 3785 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l’esecuzione tardiva del giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita richiesto. In tale evenienza, le spese di lite restano a carico della P.A. soccombente in base al criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La liquidazione deve tenere conto della natura seriale della controversia, che non richiede, nei singoli procedimenti, l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del proprio diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00.
Avendo l’Amministrazione mancato di dare esecuzione al dictum, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza, ormai passata in giudicato. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva tardivamente all’accredito delle somme dovute; la ricorrente insisteva, tuttavia, per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’esecuzione spontanea ma tardiva del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione, il ricorso per ottemperanza aveva conseguito il proprio scopo, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando come la P.A. avesse adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso: la condanna alle spese è pertanto disposta a carico dell’Amministrazione resistente.
Nel quantificare la liquidazione, il Collegio ha valorizzato il carattere seriale della controversia in materia di Carta del docente, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026, e considerando il limitato impegno difensivo richiesto da una causa che verte su un’unica questione, relativa all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, senza l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state distratte in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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