Contributo Agcom: esclusi i prestatori stabiliti in altro Stato membro (TAR Lazio n. 1843 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi media stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia non è tenuto al contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE osta a che siano imposti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento, anche quando l’attività rientri nel settore dei servizi di media audiovisivi. La natura tributaria del contributo non sottrae la fattispecie all’ambito applicativo della disciplina europea, né la nozione di stabile organizzazione di cui all’art. 162 del TUIR coincide con quella di stabilimento propria delle direttive di settore.

Il Fatto

La ricorrente è una società di diritto irlandese che gestisce, nei mercati europei, servizi online, tra cui la pubblicità. Ha impugnato la delibera con cui l’Agcom ha determinato il contributo dovuto per l’anno 2023 dai soggetti operanti nel settore dei servizi media, insieme alla connessa delibera sul modello telematico e sulle istruzioni di versamento.

Il gravame si fonda su quattro motivi: la mancata corrispondenza tra contributo e costi amministrativi dell’attività di regolazione sulle concessionarie di pubblicità e nel settore media, l’imposizione di oneri documentali gravosi con conseguenze sanzionatorie onerose, la violazione della libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE e all’art. 16 della direttiva servizi. L’Autorità ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità della domanda di accertamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le eccezioni preliminari. Il petitum sostanziale non riguarda la legittimità di un singolo atto impositivo, ma l’impugnazione di un atto generale attuativo della norma impositiva, con cui si contesta la stessa sussistenza del potere dell’Autorità di imporre la contribuzione a un soggetto stabilito in altro Stato membro. Resta ferma, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo e la domanda di accertamento è ammissibile perché inscindibilmente connessa a quella di annullamento.

Nel merito, la questione investe la legittimità della delibera che ha determinato il contributo per il 2023. Il Collegio richiama l’orientamento della sesta sezione del Consiglio di Stato, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui impone obblighi contributivi a prestatori stabiliti in altri Stati membri, in violazione del principio del Paese d’origine. Tale arresto si conforma ai principi affermati dalla Corte di giustizia con la sentenza 30 maggio 2024, nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22.

Da tali pronunce discende l’impossibilità di imporre obblighi contributivi ai prestatori di servizi della società dell’informazione non stabiliti in Italia, ai quali, per l’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, non possono essere richiesti oneri ulteriori rispetto a quelli dello Stato di stabilimento. Il principio non è circoscritto ai servizi di intermediazione online disciplinati dal regolamento P2B, ma si estende ai contributi imposti ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

La tesi dell’Autorità, fondata sulla natura tributaria del contributo e sulla sua estraneità all’ambito della direttiva e-commerce, è disattesa da un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d, del c.p.a. Non è decisivo nemmeno l’assunto sulla presunta stabile organizzazione nel territorio nazionale, circostanza non provata e comunque riferita a una nozione, quella dell’art. 162 del TUIR, diversa dallo stabilimento delle direttive europee di settore.

Il Collegio ritiene fondato il quarto motivo, che contesta la violazione del principio di libera circolazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE e all’art. 16 della direttiva servizi. La sua priorità logica assorbe gli ulteriori motivi. Previa disapplicazione delle disposizioni che includono tra i soggetti obbligati le imprese non stabilite in Italia, la delibera e i suoi allegati sono annullati. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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