Commissione non può ignorare titoli documentati nella selezione per assegno di ricerca (TAR Sicilia n. 1119 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione giudicatrice di una procedura selettiva per assegno di ricerca universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il sindacato di legittimità non si arresta al controllo estrinseco dell’iter logico, ma verifica direttamente l’attendibilità delle operazioni valutative, tanto più quando emerga uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi. Resta invece insindacabile la motivazione della commissione che non superi la soglia dell’illogicità e dell’irragionevolezza: il giudice non può sostituire il proprio avviso a quello dell’organo tecnico. È pertanto illegittima la totale pretermessione di titoli documentati, quando la ragione addotta — la loro estraneità alla formazione richiesta — non regge rispetto all’oggetto del progetto di ricerca.

Il Fatto

La ricorrente, laureata in odontoiatria, partecipava alla procedura di valutazione comparativa per un assegno di ricerca bandito da un’università siciliana, relativo a un progetto di applicazione del linguaggio naturale in ambito sanitario. Si classificava al terzo posto, con un punteggio inferiore a quello del vincitore e di un’altra candidata.

Dopo l’istanza di autotutela, riscontrata negativamente dalla commissione, impugnava il decreto di individuazione del beneficiario e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia. Deduceva la sottostima dei propri titoli e la sovrastima di quelli altrui, proponendo in subordine l’annullamento dei criteri di valutazione. L’amministrazione resistente invocava l’ampia discrezionalità tecnica riservatale; i controinteressati non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce in termini generali il perimetro del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali universitarie. Richiamando un orientamento consolidato del Cons. Stato (sez. VII n. 223 del 2024; sez. VII n. 7586 del 2023; sez. VI n. 950 del 2023), chiarisce che le valutazioni della commissione sono tecniche e pienamente verificabili quanto a ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che sotto il profilo del criterio tecnico applicato.

Il controllo resta però entro limiti precisi: dove non è violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione della commissione non può essere sostituita dal diverso avviso del giudice. Su questa base il Collegio ritiene insindacabili i profili relativi alla valutazione del corso di inglese, al criterio della pregressa attività di docenza e al giudizio sul colloquio, escludendo che le scelte compiute siano del tutto illogiche. In particolare, reputa ragionevole il criterio globale — anziché aritmetico — adottato per pesare le esperienze di docenza.

Diversa è la conclusione sui titoli della ricorrente. Appare illogico che venti corsi teorico-pratici siano stati totalmente pretermessi solo perché afferenti alla formazione clinica: l’obiettivo del progetto non è avulso da un profilo pratico, essendo volto all’elaborazione del linguaggio naturale in ambito sanitario, con particolare riguardo alla refertazione. La medesima ratio fonda l’accoglimento del profilo relativo alla mancata valutazione del corso semestrale post-universitario di endodonzia clinica, attestato in curriculum.

È invece respinto il motivo subordinato. Nell’ampia discrezionalità spettante all’amministrazione nella redazione dei criteri, la scelta di attribuire peso preminente al voto di laurea e al diploma di specializzazione non è manifestamente illogica, perché valorizza il profitto accademico. Accogliere diversamente significherebbe sostituire un giudizio opinabile con un altro, assumendo un potere riservato alla P.A. (Cons. Stato sez. IV n. 7262 del 2023; sez. III n. 4962 del 2023; C.G.A. n. 541 del 2022).

In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti indicati e gli atti impugnati sono annullati nelle parti d’interesse, con rinnovazione della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite e sono dichiarate irripetibili verso quelle non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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