Commissario ad acta senza compenso per dirigente della stessa amministrazione (TAR Sicilia n. 551 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione condannata, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, senza riconoscere alcun compenso. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come novellato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza integra ipotesi di responsabilità amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4339/2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23, per complessivi € 3.500.
Il titolo giudiziale, depositato l’11.12.2023 e notificato all’amministrazione nella stessa data, era passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 22.09.2025. L’amministrazione era rimasta inadempiente, così da rendere necessario il ricorso per l’esecuzione dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, comprovato dall’attestazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo medesimo.
Il ricorso è pertanto accolto: il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il compenso è escluso, perché l’attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo il richiamato orientamento di merito.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, da compilare, firmare digitalmente e inoltrare all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.