Autorizzazione paesaggistica e vicinitas richiedono pregiudizio concreto a proprietà o salute (TAR Toscana n. 1119 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas qualifica il ricorrente come portatore di una posizione differenziata rispetto alla collettività generale, ma non dimostra da sola la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Tale interesse non trova deroga quando l’impugnativa investe provvedimenti edilizi, urbanistici o paesaggistici. Poiché il paesaggio non è bene di fruizione esclusiva dei singoli, la sua lesione è deducibile in giudizio solo se contestualmente causa un pregiudizio concreto alla proprietà o al diritto alla salute. Il pregiudizio allegato deve essere dotato di consistenza effettiva, non meramente ipotetica o smentita dagli stessi elementi prodotti dal ricorrente.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari o residenti di unità abitative del quartiere fiorentino del Bobolino, impugnavano l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Firenze per la realizzazione di un cancello di accesso alla strada, con taglio del muro di confine e riporto di terreno in sostituzione di una rampa in cemento. Deducevano il difetto di motivazione e di istruttoria, per non avere la Soprintendenza esplicitato le ragioni del superamento dei motivi ostativi inizialmente espressi.

Il ricorso era proposto contro il provvedimento autorizzatorio, il parere vincolante della Soprintendenza, il parere della Commissione per il Paesaggio e gli atti presupposti. Il Comune non si costituiva; si costituivano la Soprintendenza e il controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sulla sola questione preliminare dell’interesse a ricorrere, dichiarando il ricorso inammissibile e non esaminando nel merito i motivi di illegittimità.

Richiamando i chiarimenti dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, il TAR ha ribadito che la vicinitas vale a connotare una posizione differenziata rispetto alla collettività generale, ma non anche a dimostrare lo specifico interesse alla proposizione del ricorso. La necessità di tale interesse non subisce deroghe neppure quando l’impugnativa riguardi provvedimenti edilizi o urbanistici.

Il principio è stato esteso ai provvedimenti che hanno ad oggetto il paesaggio, richiamando Consiglio di Stato sez. VI, 08.03.2023, n. 2480: non essendo il paesaggio bene di fruizione esclusiva da parte dei singoli, la sua lesione è fatta valere in sede processuale solo qualora sia contestualmente causa di un pregiudizio concreto alla proprietà o al diritto alla salute.

Verificando in concreto le allegazioni, il Collegio ha ritenuto i timori dei ricorrenti privi di consistenza. Quanto al transito dei mezzi agricoli, sulla strada interessata vige un divieto di transito di mezzi pesanti che, per ammissione degli stessi ricorrenti, impedisce il prodursi dei paventati fenomeni di disturbo; i mezzi ammessi avranno dimensioni ordinarie analoghe ai veicoli che già percorrono la viabilità. Quanto alla funzione di contenimento del muro, lo stesso costituisce una mera recinzione posta nell’interesse esclusivo del proprietario del fondo, priva di funzione strutturale di protezione della strada e delle proprietà adiacenti.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese verso il Ministero e condannando i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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