Riscossione AGEA: prova notifica cartella presupposta e annullamento intimazione (TAR Veneto n. 1424 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella riscossione mediante ruolo, l’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 presuppone una valida sequenza di riscossione e non può sorreggere l’esecuzione quando la conoscenza legale dell’atto presupposto sia specificamente contestata dal debitore e la relativa notificazione non risulti provata. La prova della notificazione della cartella costituisce fatto costitutivo della pretesa di riscossione e grava sull’amministrazione creditrice ai sensi degli artt. 46 e 64 cod. proc. amm. Il difetto di tale prova vizia l’intimazione e gli atti successivi, inclusi il pignoramento presso terzi, senza che possa supplirvi la sola indicazione, contenuta nell’intimazione, della data di notificazione della cartella. L’annullamento si estende, con autonoma ratio concorrente, al carico per la campagna incisa dal giudicato amministrativo che abbia caducato il presupposto della compensazione.

Il Fatto

Una società agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento notificatale a mezzo PEC il 12 ottobre 2021, con cui l’agente della riscossione ha richiesto oltre 77.000 euro a titolo di residuo ruolo AGEA per prelievi latte, interessi e oneri, riferiti a diverse campagne. La pretesa si fondava su una cartella indicata come notificata l’11 dicembre 2018. La ricorrente ha impugnato anche la cartella stessa, il residuo ruolo emesso ai sensi del d.l. n. 27/2019 e l’atto di pignoramento presso terzi, dolendosi tra l’altro della mancata notificazione degli atti presupposti.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alle domande relative al pignoramento e a quella risarcitoria. Il Tribunale ha prima sospeso l’efficacia dell’intimazione, ordinando alle amministrazioni di depositare gli atti di accertamento e di imputazione con la prova delle notificazioni, poi ha sospeso il giudizio in attesa della definizione di appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il motivo sulla notificazione dell’intimazione del 2021. La documentazione prodotta dall’agente della riscossione e il messaggio PEC versato dalla stessa ricorrente dimostrano che l’atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che l’impugnazione è stata tempestiva. Neppure un’eventuale irregolarità sul mittente della PEC configura una lesione concreta del diritto di difesa idonea all’annullamento.

È invece fondato, con efficacia assorbente, il motivo sulla mancata notificazione degli atti presupposti. L’intimazione si fonda su una cartella della cui notificazione non è stata data prova, nonostante la contestazione specifica sin dall’atto introduttivo e l’ordine istruttorio impartito dal Tribunale. L’onere probatorio gravava sulle amministrazioni resistenti, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa di riscossione e della stessa opponibilità dell’atto presupposto.

Il certificato istruttorio e la ricevuta PEC provano solo la notificazione dell’intimazione del 2021, non quella della cartella richiamata. La precedente intimazione AGEA e la successiva istanza di rateizzazione dimostrano al più la conoscenza di quell’atto e la richiesta di aggiornamento della posizione debitoria; non provano la notificazione della cartella del 2018, né implicano rinuncia alla contestazione della riscossione mediante ruolo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il difetto di prova della regolare notificazione della cartella presupposta vizia gli atti successivi, compresi l’intimazione e il pignoramento presso terzi. L’accoglimento è corroborato, con autonoma ratio concorrente, dall’esito del giudizio definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10143/2024, che ha annullato i provvedimenti relativi al meccanismo di compensazione della campagna 2002/2003 perché fondato su categorie prioritarie e non sul criterio proporzionale imposto dal diritto dell’Unione europea, in linea con la sentenza del giudice UE 27 giugno 2019, causa C-348/18.

Venuto meno il presupposto amministrativo della compensazione per tale campagna, il carico unitario non può essere conservato nella misura originaria: l’iscrizione a ruolo è annullata in parte qua, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il profilo degli interessi e quello del difetto di intelligibilità della pretesa si saldano: l’atto cumula capitale, interessi, interessi di mora e oneri senza consentire di verificare il titolo e la base di calcolo di ciascuna voce. Decadenza e prescrizione restano assorbite, poiché la mancata prova delle notificazioni impedisce di rigettarle sulla sola indicazione contenuta nell’intimazione. Il ricorso è accolto nei limiti dell’interesse ancora coltivato; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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